Accade in Campania dove da tempo si sta combattendo a suon di ordinanze una battaglia tra il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, e il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, a colpi di ordinanze sulla cosiddetta movida e la fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Alla fine a fare chiarezza è intervenuto il Tar della Campania che ha accolto il ricorso della Regione sulla movida e bocciato l’ordinanza emanata dal Comune di Napoli in materia di movida. Per i magistrati amministrativi il documento a firma del sindaco, Luigi de Magistris, del 29 maggio scorso non può essere applicato. L’ordinanza era relativa al prolungamento degli orari di apertura dei locali, fino alle 2.30 durante la settimana e alle 3.30 nei week end, e prolungava la vendita di bibita alcoliche da asporto fino alle 24, a differenza di quanto previsto da palazzo Santa Lucia, ossia fino alle 22. Il Tar campano ritiene che sussiste il “caso di eccezionale gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la previa notificazione del ricorso e la domanda di misure cautelari provvisorie con decreto presidenziale” sotto il duplice profilo “dell’aggravamento del rischio sanitario anche in ambito ultracomunale, atteso il prevedibile afflusso dai comuni limitrofi, se non da tutta la provincia, sul territorio del comune Napoli in ragione dei più ampi orari previsti dall’ordinanza sindacale e delle eventuali attività ludiche dalla stessa consentite; della situazione di incertezza derivante dalla concorrenza di due discipline differenziate e contrastanti tali da ingenerare oggettivi dubbi sulla liceità dei comportamenti da tenere, da parte degli operatori economici e degli avventori, e conseguenti criticità nello svolgimento delle attività di verifica e controllo da parte degli operatori a ciò deputati, con potenziali rischi di ordine pubblico”.
Il tribunale amministrativo della Campania ha, pertanto, sospeso l’ordinanza sindacale del Comune di Napoli n.248 del 29 maggio 2020 nelle parti relative al prolungamento degli orari di somministrazione e vendita di alimenti e/o bevande, e di apertura dei relativi esercizi commerciali, “in senso difforme, ed ampliativo, rispetto a quanto al riguardo previsto dalla ordinanza del presidente della Regione Campania n.53 dello stesso 29 maggio”.