
🔵Ecco in sintesi i contenuti dellâordinanza:
1) Sono ulteriormente confermate le disposizioni di cui allâOrdinanza regionale n.66 dellâ8 agosto 2020, concernenti lâobbligo di rilevare la temperatura corporea dei dipendenti ed utenti degli uffici pubblici ed aperti al pubblico e di impedire lâingresso, contattando il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, laddove venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 gradi C°.
2) Ă disposto lâobbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina anche nei luoghi allâaperto, durante lâintero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti (ad esempio per le attivitĂ di ristorazione, bar, sport allâaperto). Lâobbligo rimane escluso per i bambini al di sotto dei sei anni, per i portatori di patologie incompatibili con lâuso della mascherina e durante lâesercizio in forma individuale di attivitĂ motoria e/o sportiva.
3) Ă fatto obbligo ai titolari di esercizi commerciali, culturali, ricreativi, o comunque aperti al pubblico, non allâaperto, di effettuare la misurazione della temperatura corporea allâingresso dei locali di esercizio e di assicurare la presenza di dispenser di gel e/o soluzioni igienizzanti, subordinando lâaccesso ai locali alla previa igienizzazione delle mani e al riscontro di temperatura inferiore a 37,5 gradi C°.
4) Si richiamano tutti gli esercenti, gestori ed utenti alla stretta osservanza delle misure di prevenzione e sicurezza. Al fine di rendere tempestiva la corretta ricostruzione degli eventuali casi da âcontatto strettoâ, vi Ăš lâobbligo della identificazione di almeno un soggetto per tavolo o per gruppo di avventori attraverso la rilevazione e conservazione dei dati con idoneo documento di identitĂ .