In serata è arrivata la decisione del Governo, con la firma apposta dal Ministro della Salute Roberto Speranza all’ordinanza che individua le Regioni che in base all’analisi dei dati epidemiologici sulla diffusione dell’epidemia e agli scenari di rischio certificati nel report dell’Istituto superiore di sanità.
Con la nuova ordinanza: cinque Regioni, ovvero Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria, entrano in area arancione e la provincia autonoma di Bolzano diventa area rossa.
Ma questa era una decisione già presa e solo da ratificare, quindi sulla Campania la partita resta aperta. Domani arriveranno dalle nostre parti ispettori ministeriali, che dovranno decifrare numeri e carte del contagio. Nel frattempo l’Istituto Superiore di Sanità, tramite il presidente Brusaferro, ha chiesto per Campania e altre regioni misure più restrittive.
E c’è dell’altro: la Regione Campania dovrà rendere pubblici i dati sull’effettivo impatto della chiusura delle scuole sull’andamento del contagio. Questa, in buona sostanza, la decisione del Consiglio di Stato in merito ad un ricorso fatto pervenire avverso alla sospensione dell’insegnamento in presenza.
Il Consiglio di Stato, sez. III, in persona del Presidente, dott. Franco Frattini, chiamato a pronunciarsi sull’appello proposto dall’avv. Eugenio Carbone, per conto di alcuni genitori beneventani, avverso il decreto cautelare n. 2025/2020 TAR Campania, sez. V, concernente la sospensione dell’attività didattica in presenza per la scuola dell’infanzia e primaria e secondaria di primo grado, fino al 14 novembre, con decreto n. 6453/2020 pubblicato in data 10.11.2020, seppure è vero che ha rigettato l’istanza cautelare, ha innanzitutto ritenuto ammissibile l’appello avverso il decreto cautelare di primo grado – stante la lesione di interessi ( diritto allo studio dei bambini, diritto al lavoro dei genitori) che trovano – parimenti – diretto fondamento nella Costituzione, ma, soprattutto, ha stabilito che, ai fini dell’adozione di misure più restrittive rispetto a quelle previste a livello nazionale, la Regione non possa limitarsi ad allegare le note della Unità di Crisi, “…dovendo invece rendere conoscibili i dati scientifici nella loro interezza, con gli aggiornamenti giornalieri e con le indicazioni scientifiche prognostiche del minor impatto – contagio dovuto alla sospensione dell’attività scolastica in presenza…”
Pertanto, ha affermato il Consiglio di Stato, seppure è vero che le Note dell’Unità di Crisi possano essere sufficienti, nella fase cautelare, a giustificare un minimo di istruttoria nell’adozione di Ordinanze restrittive, queste non sono da sole sufficienti a garantire la legittimità dell’Ordinanza, per cui, al fine del prosieguo del giudizio della fase cautelare, la cui udienza è prevista per il 4 dicembre p.v., ha ordinato alla Regione Campania il deposito dei dati e della documentazione scientifica, acquisiti dalla Unità di Crisi regionale, nel periodo 3-5 novembre 2020, cui la relazione in atti ha fatto riferimento, nonchè i dati scientifici – medici prognostici sull’effetto positivo della sospensione scolastica “ in presenza” ai fini della contrazione dei contagi.