L’ente Comune doveva provvedere a rimediare alle gravi irregolarità contabili evinte dai giudici della sezione di controllo. Nel provvedimento della giustizia contabile, approvato il 21 luglio, di legge: “Comune di Nocera Inferiore. La Sezione accerta-gravi irregolarità contabili nella determinazione del risultato di amministrazione a consuntivo negli esercizi 2016, 2017, 2018, come in parte motiva;-la suscettibilità di tali irregolarità di pregiudicare la rappresentazione, la conoscibilità, e l’effettività degli equilibri economico-finanziari dell’ente;-la conseguente impossibilità, allo stato degli atti, di valutare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi intermedi del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, omologato con pronuncia di accertamento n. 11/2016/PRSP.Tale accertamento comporta, ai sensi dell’art. 148-bis TUEL:- l’obbligo di adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità nelle scritture contabili, in particolare, attraverso l’approvando rendiconto 2019, anche attraverso appositi prospetti che garantiscano una retrospettiva accountability sui risultati effettivamente raggiunti;-l’obbligo conseguente di ripristinare, anche in prospettiva, gli equilibri di bilancio.Il termine per le richiamate misure correttive è, ex legge, fissato in 60 giorni dalla comunicazione del deposito delle motivazioni della presente pronuncia di accertamento.Rinvia la valutazione ai sensi dell’art. 243-quater comma 7 TUEL all’esito della revisione e riaccertamento delle scritture alla data contabile del 31.12.2019, sulla base dei dati dell’approvando rendiconto e degli oneri di chiarimento retrospettivo che scaturiscono dalla necessità di misure correttive ai sensi dell’art. 148-bis TUEL”.
La Corte dei conti ha esaminato l’intera cronistoria contabile, partendo dal 2013, ed ha così concluso: “La Sezione regionale di controllo per la Campania ACCERTA:
· gravi irregolarità contabili nella determinazione del risultato di amministrazione a consuntivo negli esercizi 2016, 2017, 2018, come in parte motiva;
· la suscettibilità di tali irregolarità di pregiudicare la rappresentazione, la conoscibilità, e l’effettività degli equilibri economico-finanziari dell’ente;
· la conseguente impossibilità, allo stato degli atti, di valutare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi intermedi del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, omologato con pronuncia di accertamento n. 11/2016/PRSP.
Tale accertamento comporta, ai sensi dell’art. 148-bis TUEL:
· l’obbligo di adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità nelle scritture contabili, in particolare, attraverso l’approvando rendiconto 2019, anche attraverso appositi prospetti che garantiscano una retrospettiva accountability sui risultati effettivamente raggiunti;
· l’obbligo conseguente di ripristinare, anche in prospettiva, gli equilibri di bilancio.
Il termine per le richiamate misure correttive è, ex lege, fissato in 60 giorni dalla comunicazione del deposito delle motivazioni della presente pronuncia di accertamento. Rinvia la valutazione ai sensi dell’art. 243-quater comma 7 TUEL all’esito della revisione e riaccertamento delle scritture alla data contabile del 31.12.2019, sulla base dei dati dell’approvando rendiconto e degli oneri di chiarimento retrospettivo che scaturiscono dalla necessità di misure correttive ai sensi dell’art. 148-bis TUEL.
La presente decisione, il cui dispositivo è stato letto nell’udienza telematica del 24 giugno 2020, è stata depositata in Segreteria il 21 luglio 2020”.
La sentenza non è stata allegata alla graffetta, stavolta virtuale e cioè da stampare, fornita ai consiglieri comunali in vista del Consiglio di domani pomeriggio al Palasport. Secondo l’amministrazione l’approvazione del rendiconto 2019 si chiama uscire fuori dalla lunga fase del pre-dissesto partita circa anni fa. Ricordiamo che all’epoca furono in particolare Torre, Grassi e Calabrese a sconsigliare il sindaco sulla prima decisione presa: la dichiarazione di dissesto. Successivamente arrivarono alcune leggi governative che andarono incontro ai comuni in difficoltà.