Il Consiglio dei ministri, che si e’ riunito ieri 24 novembre, alle ore 20.35, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, segretario il sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro, su proposta del ministro per le Politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, ha approvato, in esame preliminare, cinque decreti legislativi di riforma dell’ordinamento sportivo, in attuazione di altrettanti articoli della legge delega 8 agosto 2019, n. 86, in materia di lavoro sportivo e di semplificazioni e sicurezza in materia di sport. Il decreto legislativo relativo al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonche’ di lavoro sportivo e’ stato approvato, in esame preliminare, anche su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo. Lo rende noto un comunicato della presidenza del Consiglio.
Di seguito una sintesi delle principali norme introdotte. Il decreto, in attuazione dell’articolo 5 della legge delega, introduce una revisione organica e della definizione del “lavoratore sportivo” in tutte le sue forme e prevede, per la prima volta, tutele lavoristiche e previdenziali per i lavoratori sportivi sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico. Tra le principali novita’, si prevede: l’abolizione del vincolo sportivo, inteso come limitazione alla liberta’ contrattuale dell’atleta, anche nel settore dilettantistico, entro il mese di luglio 2022; il riconoscimento all’attivita’ di associazioni e societa’ sportive dilettantistiche che hanno formato l’atleta, alle quali e’ assicurato da un premio di formazione; l’affermazione delle pari opportunita’ per lo sport femminile, professionistico e dilettantistico; il riconoscimento di pari diritti delle persone con disabilita’ nell’accesso alla pratica sportiva di tutti i livelli; la tutela dei minori e dei cittadini con disabilita’ nell’ambito della pratica sportiva; la tutela e il sostegno del volontariato sportivo; l’istituzione di un “Fondo per il professionismo negli sport femminili”; l’istituzione della figura professionale del chinesiologo di base, di quello sportivo e del manager dello sport. Si prevede che le associazioni sportive dilettantistiche e le societa’ sportive dilettantistiche possano svolgere anche attivita’ commerciali, solo se secondarie rispetto all’attivita’ sportiva e strumentali all’autofinanziamento, e che possano distribuire una parte dei dividendi con limiti stringenti a tutela della vocazione sportiva.
E’ stata inoltre introdotta una normativa unitaria in termini di tutela dei diritti degli animali impiegati in attivita’ sportive, prevedendo obblighi per proprietari, conduttori, operatori, istruttori, organizzatori di manifestazioni e competizioni, i quali sono tenuti a preservarne il benessere, in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento. Il decreto attua l’articolo 6 della legge delega e disciplina per la prima volta, in modo organico, la figura dell’agente sportivo in termini di requisiti di accesso alla professione, compensi e incompatibilita’, allo scopo di garantire imparzialita’, indipendenza e trasparenza nell’attivita’, con particolare riguardo alla tutela dei diritti dei minori. Viene istituito presso il CONI uno specifico Registro nazionale al quale dovranno essere iscritti gli agenti. Il decreto di attuazione dell’articolo 7 della legge prevede l’aggiornamento delle norme tecniche e la semplificazione delle procedure amministrative in ordine alla realizzazione e manutenzione degli impianti sportivi. Obiettivo e’ quello di assicurare un effettivo ammodernamento delle strutture, soprattutto in termini di accessibilita’, efficientamento energetico e sicurezza, in linea con la normativa internazionale e gli standard europei.
Sul primo fronte si interviene con la creazione di un Registro nazionale delle attivita’ sportive dilettantistiche presso il Dipartimento per lo sport, gestito con modalita’ telematiche avvalendosi della societa’ sport e salute S.p.a, nel quale sono iscritte le societa’ e le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attivita’ sportiva, compresa l’attivita’ didattica e formativa, operanti nell’ambito di una federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva. Sul fronte del contrasto alla violenza di genere il decreto definisce modalita’ e tempi per la redazione di apposite linee guida, con validita’ quadriennale, per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attivita’ sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilita’, eta’ o orientamento sessuale da parte di federazioni sportive discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite. In particolare il provvedimento detta norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, stabilendo i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili. Il decreto disciplina i criteri e le modalita’ previsti per la segnalazione del grado di difficolta’ delle piste e per la delimitazione dei bordi delle medesime commisurato alla pendenza. E’ fatto, peraltro, obbligo per il gestore di apporre una mappa delle piste in prossimita’ dei punti di accesso agli impianti e delle biglietterie con indicazione del grado di difficolta’. Vengono definite specifiche norme di comportamento per gli utenti e l’obbligo per i minori del casco protettivo.