Lo chiameremo OMISSIS, come da determina…Chi? Un vincitore di concorso pubblico, eliminato dalla graduatoria perchè dal casellario giudiziario sono emersi alcuni reati che impediscono un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione. Nella domanda di partecipazione il candidato non lo aveva dichiarato (si trattava di associazione a delinquere).
ESPUNZIONE DEL CANDIDATO OMISSIS DALLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO CAT. C/C1, DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, DA DESTINARE AL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO APPROVATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2386 DEL 24.12.2020
Verificato che:
il candidato OMISSIS ha partecipato al concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 4 posti
di istruttori amministrativi contabili, di cat. C1, di cui uno riservato agli interni, da destinare al Settore
Economico-Finanziario;
all’esito della procedura concorsuale, lo stesso è risultato vincitore del concorso, come si evince
dalla graduatoria approvata dall’Ente con determinazione n. 2386 del 24.12.2020;
il candidato OMISSIS ha partecipato al concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 4 posti
di istruttori amministrativi contabili, di cat. C1, di cui uno riservato agli interni, da destinare al Settore
Economico-Finanziario;
all’esito della procedura concorsuale, lo stesso è risultato vincitore del concorso, come si evince
dalla graduatoria approvata dall’Ente con determinazione n. 2386 del 24.12.2020;
Preso atto che:
a conclusione della procedura concorsuale, in attuazione delle verifiche da effettuarsi sui candidati
dichiarati vincitori, l’Ente ha provveduto a richiedere alle competenti Cancellerie delle Procure della
Repubblica i relativi certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, al fine di verificare la
assenza di condanne penali ovvero la presenza di condanne penali che non ostino alla stipula del
contratto di lavoro pubblico, così come dichiarato all’atto della domanda di partecipazione ai sensi
dell’art. 45 46 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., nonché di verificare se eventuali carichi pendenti
possano essere impeditivi della costituzione del rapporto di lavoro con la p.a., ovvero, che da una
eventuale condanna deriverebbe l’interdizione dai pubblici uffici o l’incapacità di contrarre con la p.a., o
l’estinzione del rapporto di pubblico impiego, ai sensi dell’art. 32-ter, 32-quater e 32-quinquies c.p.;
dalle verifiche svolte dal Servizio Personale sono emerse circostanze ed elementi ostativi alla
conclusione dell’iter procedimentale finalizzato all’assunzione, connessi a carichi pendenti sussistenti a
carico del candidato e, segnatamente rinvio a giudizio per i reati di cui all’art. 416 c.p. comma 1, 2, 3,
art. 4 legge n. 401/1989 e art. 7 del D.L. n. 152/1991 conv. in legge n. 203/1991;
con nota prot. n. 5637 del 28.01.2021 si è provveduto a comunicare al candidato l’avvio del
procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/1990, ancorchè, non obbligatorio, in quanto con
riferimento a coloro che non ancora risultano in rapporto di lavoro con l’Amministrazione e la cui sfera
giuridica non sia entrata in contatto con quella del futuro ed eventuale datore di lavoro, quest’ultimo ben
può, nell’ambito dei poteri discrezionali di cura della “cosa pubblica”, decidere sulla sorte dell’aspirante
dipendente senza necessità di contraddittorio alcuno, ferma restando la possibilità di tutela
giurisdizionale che l’ordinamento in generale riconosce (v., ex multis, TAR Piemonte, n. 2181/2004);
con nota pervenuta a mezzo pec del 04.02.2021, il candidato ha presentato osservazioni all’avvio
del procedimento di espunzione dalla graduatoria, come allo stesso comunicato con nota prot. n. 5637
del 28.01.2021;
con nota prot. n. 8131 del 09.02.2021, in riscontro alle osservazioni pervenute a mezzo pec del
04.02.2021, si è provveduto a comunicare il rigetto delle stesse e la conseguente prosecuzione del
procedimento di espunzione;
Considerato che:
l’Amministrazione gode di un ampio potere discrezionale nella instaurazione di un rapporto di
lavoro solo con candidati che, per qualità morali e personali e per habitus comportamentale, diano
ragionevole affidamento di assicurare la tutela della credibilità e del prestigio che deve
contraddistinguere chi intende svolgere determinate funzioni (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27.12.2001 n.
6417; TAR Lazio, Roma, sez. I, 05.04.2012 n. 3160);
l’apprezzamento da parte dell’Amministrazione delle qualità morali e di condotta anche con
riferimento all’atteggiamento e al comportamento dell’interessato nei suoi ambienti di vita associata,
desunte dalle informazioni raccolte, è connotato da ampia discrezionalità e, pertanto, non è sindacabile
se non per gravi ed evidenti vizi di logicità o travisamento dei fatti (cfr. Cons. Stato, sez. III,
1213/2015);
in particolare, la valutazione del possesso del requisito della condotta incensurabile, impingendo
nel merito dell’azione amministrativa, è sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo,
salvo i casi di palese abnormità, irragionevolezza, difetto di motivazione, travisamento dei fatti (cfr.
Cons. Stato, sez. IV, 12.09.2006 n. 5301);
la verifica della sussistenza o meno del requisito soggettivo in questione in capo all’aspirante
dipendente pubblico non discende automaticamente dalla tenuta di specifici e predeterminati
comportamenti e/o dalla commissione di fatti ben definiti, essendo, di contro, chiaro obbligo
dell’Amministrazione di valutare il comportamento del candidato in maniera rigorosa, ossia prendendo
in considerazione tutti gli elementi idonei a consentire la migliore interpretazione e valutazione dei fatti,
attribuendo particolare rilevanza alla condotta morale e civile del cittadino;
tale tipologia di reato comporta un riverbero negativo all’immagine dell’Amministrazione;
la gravità di una determinata tipologia di reato, come nel caso di specie, tale da impedire la
prosecuzione di un rapporto di lavoro già in essere, non può non costituire nel contempo causa ostativa
all’assunzione (cfr. TAR Lombardia, Milano, n. 1944/2018; Cons. Stato, sez. VI, n. 320/1991);
in alcuni casi, anche il solo rinvio a giudizio per il titolo di reato in questione è impeditivo della
costituzione del rapporto di lavoro con la P.A. tenuto conto del fatto che da una eventuale condanna
deriverebbe senz’altro l’interdizione dai pubblici uffici o l’incapacità di contrarre con la p.a., o
l’estinzione del rapporto di pubblico impiego (cfr. Cons. Stato sent. n. 206/2010);
in materia concorsuale, oltre ai principi specialistici dettati in materia dal Legislatore, senza
dubbio risultano analogicamente applicabili anche i principi generali dettati dal Legislatore in materia di
evidenza pubblica, che costituiscono principi di ordine pubblico, e più precisamente quelli relativi ai
necessari requisiti di moralità che devono possedere i soggetti che contrattano con la Pubblica
Amministrazione;
Lette:
le Linee Guida ANAC n. 12, paragrafo 3.1.5, che al riguardo hanno chiarito che: “OMISSIS”;
Ritenuto che:
in conseguenza, anche in materia concorsuale, sebbene la P.A. non possa esigere il medesimo
rigore formale previsto dall’articolo 80 d.lgs. 50/2016, la stessa, ha, comunque, l’obbligo di verificare in
concreto, prima dell’assunzione in servizio, se eventuali carichi pendenti dichiarati dai candidati a
concorsi pubblici, siano di rilevanza tale da costituire per ciò stesso motivo ostativo all’assunzione di un
impiego pubblico;
Ritenuto altresì, che:
tale circostanza, letta alla luce dei principi innanzi delineati, per come estensivamente interpretati,
è da ritenersi ostativa all’assunzione in servizio del predetto candidato OMISSIS, poiché, dai certificati
richiesti emergono fattispecie penalmente rilevanti che impongono, di disporre la relativa espunzione del
candidato dalla graduatoria di merito approvata;
a conclusione della procedura concorsuale, in attuazione delle verifiche da effettuarsi sui candidati
dichiarati vincitori, l’Ente ha provveduto a richiedere alle competenti Cancellerie delle Procure della
Repubblica i relativi certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, al fine di verificare la
assenza di condanne penali ovvero la presenza di condanne penali che non ostino alla stipula del
contratto di lavoro pubblico, così come dichiarato all’atto della domanda di partecipazione ai sensi
dell’art. 45 46 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., nonché di verificare se eventuali carichi pendenti
possano essere impeditivi della costituzione del rapporto di lavoro con la p.a., ovvero, che da una
eventuale condanna deriverebbe l’interdizione dai pubblici uffici o l’incapacità di contrarre con la p.a., o
l’estinzione del rapporto di pubblico impiego, ai sensi dell’art. 32-ter, 32-quater e 32-quinquies c.p.;
dalle verifiche svolte dal Servizio Personale sono emerse circostanze ed elementi ostativi alla
conclusione dell’iter procedimentale finalizzato all’assunzione, connessi a carichi pendenti sussistenti a
carico del candidato e, segnatamente rinvio a giudizio per i reati di cui all’art. 416 c.p. comma 1, 2, 3,
art. 4 legge n. 401/1989 e art. 7 del D.L. n. 152/1991 conv. in legge n. 203/1991;
con nota prot. n. 5637 del 28.01.2021 si è provveduto a comunicare al candidato l’avvio del
procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/1990, ancorchè, non obbligatorio, in quanto con
riferimento a coloro che non ancora risultano in rapporto di lavoro con l’Amministrazione e la cui sfera
giuridica non sia entrata in contatto con quella del futuro ed eventuale datore di lavoro, quest’ultimo ben
può, nell’ambito dei poteri discrezionali di cura della “cosa pubblica”, decidere sulla sorte dell’aspirante
dipendente senza necessità di contraddittorio alcuno, ferma restando la possibilità di tutela
giurisdizionale che l’ordinamento in generale riconosce (v., ex multis, TAR Piemonte, n. 2181/2004);
con nota pervenuta a mezzo pec del 04.02.2021, il candidato ha presentato osservazioni all’avvio
del procedimento di espunzione dalla graduatoria, come allo stesso comunicato con nota prot. n. 5637
del 28.01.2021;
con nota prot. n. 8131 del 09.02.2021, in riscontro alle osservazioni pervenute a mezzo pec del
04.02.2021, si è provveduto a comunicare il rigetto delle stesse e la conseguente prosecuzione del
procedimento di espunzione;
Considerato che:
l’Amministrazione gode di un ampio potere discrezionale nella instaurazione di un rapporto di
lavoro solo con candidati che, per qualità morali e personali e per habitus comportamentale, diano
ragionevole affidamento di assicurare la tutela della credibilità e del prestigio che deve
contraddistinguere chi intende svolgere determinate funzioni (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27.12.2001 n.
6417; TAR Lazio, Roma, sez. I, 05.04.2012 n. 3160);
l’apprezzamento da parte dell’Amministrazione delle qualità morali e di condotta anche con
riferimento all’atteggiamento e al comportamento dell’interessato nei suoi ambienti di vita associata,
desunte dalle informazioni raccolte, è connotato da ampia discrezionalità e, pertanto, non è sindacabile
se non per gravi ed evidenti vizi di logicità o travisamento dei fatti (cfr. Cons. Stato, sez. III,
1213/2015);
in particolare, la valutazione del possesso del requisito della condotta incensurabile, impingendo
nel merito dell’azione amministrativa, è sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo,
salvo i casi di palese abnormità, irragionevolezza, difetto di motivazione, travisamento dei fatti (cfr.
Cons. Stato, sez. IV, 12.09.2006 n. 5301);
la verifica della sussistenza o meno del requisito soggettivo in questione in capo all’aspirante
dipendente pubblico non discende automaticamente dalla tenuta di specifici e predeterminati
comportamenti e/o dalla commissione di fatti ben definiti, essendo, di contro, chiaro obbligo
dell’Amministrazione di valutare il comportamento del candidato in maniera rigorosa, ossia prendendo
in considerazione tutti gli elementi idonei a consentire la migliore interpretazione e valutazione dei fatti,
attribuendo particolare rilevanza alla condotta morale e civile del cittadino;
tale tipologia di reato comporta un riverbero negativo all’immagine dell’Amministrazione;
la gravità di una determinata tipologia di reato, come nel caso di specie, tale da impedire la
prosecuzione di un rapporto di lavoro già in essere, non può non costituire nel contempo causa ostativa
all’assunzione (cfr. TAR Lombardia, Milano, n. 1944/2018; Cons. Stato, sez. VI, n. 320/1991);
in alcuni casi, anche il solo rinvio a giudizio per il titolo di reato in questione è impeditivo della
costituzione del rapporto di lavoro con la P.A. tenuto conto del fatto che da una eventuale condanna
deriverebbe senz’altro l’interdizione dai pubblici uffici o l’incapacità di contrarre con la p.a., o
l’estinzione del rapporto di pubblico impiego (cfr. Cons. Stato sent. n. 206/2010);
in materia concorsuale, oltre ai principi specialistici dettati in materia dal Legislatore, senza
dubbio risultano analogicamente applicabili anche i principi generali dettati dal Legislatore in materia di
evidenza pubblica, che costituiscono principi di ordine pubblico, e più precisamente quelli relativi ai
necessari requisiti di moralità che devono possedere i soggetti che contrattano con la Pubblica
Amministrazione;
Lette:
le Linee Guida ANAC n. 12, paragrafo 3.1.5, che al riguardo hanno chiarito che: “OMISSIS”;
Ritenuto che:
in conseguenza, anche in materia concorsuale, sebbene la P.A. non possa esigere il medesimo
rigore formale previsto dall’articolo 80 d.lgs. 50/2016, la stessa, ha, comunque, l’obbligo di verificare in
concreto, prima dell’assunzione in servizio, se eventuali carichi pendenti dichiarati dai candidati a
concorsi pubblici, siano di rilevanza tale da costituire per ciò stesso motivo ostativo all’assunzione di un
impiego pubblico;
Ritenuto altresì, che:
tale circostanza, letta alla luce dei principi innanzi delineati, per come estensivamente interpretati,
è da ritenersi ostativa all’assunzione in servizio del predetto candidato OMISSIS, poiché, dai certificati
richiesti emergono fattispecie penalmente rilevanti che impongono, di disporre la relativa espunzione del
candidato dalla graduatoria di merito approvata;