Richiesta atti titolarità funzioni strutturali esercitate da personale dipendente nell’ambito dei comuni
convenzionati ex articolo 30 TUEL nell’istituito ufficio di zona, rendicontazione del personale
distaccato dagli Enti a tempo indeterminato/determinato, consolidata criticità tenuta dei livelli di
coesione e giustizia sociale delle nostre comunità. Presa atto di mancata convocazione sindacale.
Le scriventi Organizzazioni Sindacali, con estremo rammarico sono costrette a prendere atto
dell’assordante silenzio posto in atto dal comune Capo Fila e dei comuni aderenti al Coordinamento
Istituzionale ambito S1, alle nostre reiterate istanze di richiesta di confronto ed informazione concernenti
l’esigibilità dei servizi sociali mediante il piano sociale di zona costituito ai sensi dell’art. 6 della legge
328/2000, le prime risalenti al lontano 2018 che ad ogni buon fine si allegano.
Mutuando i principi cardine sanciti dal nostro legislatore regionale, “che ritiene prioritario il
riconoscimento a tutti i lavoratori del welfare campano della dignità di un lavoro che, oltre ad essere fonte
di reddito delle persone impiegate, assume forte significato nella tenuta dei livelli di coesione e giustizia
sociale delle nostre comunità”, ove tiene a ribadire “che l’esigibilità dei diritti, sia dei lavoratori impiegati nei
servizi, che degli utenti stessi, non è una mera dichiarazione di principio ma un sostanziale elemento di
sostenibilità economica e sociale”, dispone “per evitare fenomeni di precarietà lavorativa e garantire la
continuità dei livelli retributivi, vanno evitate procedure di esternalizzazione dei servizi, caratterizzate da gare
d’appalto, di breve durata (tre/sei mesi, a volte un anno)”.
In relazione alla forma associativa determinata dagli Enti utilizzata per assicurare in maniera unitaria
le funzioni ex articolo 30 del TUEL, da ricondurre alla gestione dei servizi del Piano di Zona S1, premesso che:
1. questa forma associativa è priva di veste giuridica autonoma e non dispone di autonomia organizzativa e di
bilancio, ove il capofila assume la rappresentanza legale di tutti gli Enti associati in Convenzione è chiamata
alla gestione contabile dei servizi e delle prestazioni dei servizi;
2. che con il comma 4 dell’articolo 30 TUEL sono state affidate le funzioni pubbliche in luogo degli Enti
partecipanti all’accordo, ove gli stessi rimangono titolari delle proprie funzioni con personale presenti
all’interno della propria dotazione organica, e distaccato dagli Enti partecipanti;
3. che i legislatori nazionali e regionali, definiscono i servizi sociali un’attività non attivabile con progetti a
termine, in quanto rientrati tra le funzioni fondamentali degli Enti Locali definiti dall’articolo 117 della
Costituzione, ove tra l’altro il Dlgs. n. 147/2017, articolo 2, comma 13, articolo 5, comma 10 e articolo 6 comma 13, inequivocabilmente li definisce diritti esigibili ed essenziali delle prestazioni ai sensi dell’articolo
117, secondo comma, lettera m) della Costituzione;
4. l’articolo 36 del D.Lgs. n. 165/2001, dispone che “per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno
ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a
tempo indeterminato”, e possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato “soltanto per
comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”;
5. il servizio di segretariato sociale e il servizio sociale professionale rappresentano due livelli essenziali di
assistenza ripetutamente richiamati dalla normativa vigente (art. 22, c. 4, L. 328/00, art. 5, c. 1, l. a). L.R.
11/07, art. 5, c. 10, e art. 7, del D.Lgs 147/2017), ove tali prestazioni sono considerare attività ordinarie
dei comuni associati da assicurare in via permanente. Ciò comporta che nella definizione dei piani
triennali dei fabbisogni di personale di cui all’articolo 6 del D.Lgs 165/01 e ss.ii.mm., le figure professionali
necessarie ad assicurare dette prestazioni vanno previste con vincolo di obbligatorietà, nello specifico
relativamente alle assunzioni degli assistenti sociali nell’obbligo del rapporto fissato rispetto alla
popolazione a 1 a 5.000;
CHIEDONO
a) di conoscere il personale a tempo indeterminato, comprensivo delle qualifiche specialistiche e delle
assistenti sociali, distaccato dagli Enti partecipanti;
b) di conoscere il personale a tempo determinato assunto dal piano di zona, relativamente alla quota parte
definita nei piani triennali dei fabbisogni di personale di cui all’articolo 6 del D.Lgs 165/01 e ss.ii.mm.;
c) di ricevere copia analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzato dalle
Amministrazioni trasferite per le assunzioni nel piano di Zona, inviato all’Osservatorio paritetico
incardinato presso l’ARAN, atteso che alle scriventi organizzazioni sindacali non risulta pervenuta alcuna
informativa, in relazione all’utilizzo dei contratti flessibili ai sensi dell’art.36 comma 3° del D.Lgs 165/01;
d) di conoscere se sono in essere contratti di somministrazione di lavoro per l’esercizio di funzioni direttive e
dirigenziali, che risultano non è possibile ricorrere a norma del D.Lgs n.81/2015, nonché delle modalità di
definizione delle capacità assunzionali posta a base per gli ultimi bandi di concorso di personale nel piano
di zona;
e) di conoscere l’ammontare del Fondo Unico di ambito riconducibili alle quattro modalità dei contributi
finanziari, ed eventuale contabilizzazione di risorse umane messe a disposizione per le esigenze di
funzionamento dell’Ambito.
A nostro parere, il tutto pregiudica irrimediabilmente il lavoro sociale stabile ed il riconoscimento a
tutti i Lavoratori del welfare di continuare a non vedersi riconosciuti professionalità e dignità lavorativa, che
oltre ad essere fonte di reddito delle persone impiegate, assume forte significato nella tenuta dei livelli di coesione e giustizia sociale delle nostre comunità, e di sostenibilità economica e sociale.
Le argomentate motivazioni, oltre al permanere di qualsiasi riscontro alle richieste di convocazione
avanzante dalle scriventi Organizzazioni Sindacali, rimane doveroso segnalarle all’Autorità di Vigilanza
Regionale, affinché possano verificare l’efficacia e efficienza delle attività poste in atto, nonché l’opportunità
d’intervenire con l’esercizio del potere sostitutivo ex art. 47 della L.R. 11/07, convocando le parti interessate.
Segreteria Provinciale CGIL/FP
f.to Ornella Zito
Segreteria Provinciale CISL/FP
f.to Vincenzo Della Rocca