DALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI NOCERA INFERIORE. EMERGONO DUBBI SULLE PRESENZE E ASSENZE IN PIATTAFORMA PER LE LEZIONI (e non solo), ROBA CHE NULLA HA A CHE FARE COL COMPORTAMENTO DELL’ASSESSORE NICOLETTA FASANINO: AD ALTRI, NON A LEI, SPETTAVA CONTROLLARE INGRESSI E USCITE NEL CORSO DELLE LEZIONI IN ERA COVID.
CORSO DI ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE. ANNULLAMENTO PARZIALE EX ART. 21 NONIES DELLA LEGGE N. 241/90 ED SS.MM.II. DELLA PROCEDURA
AL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE
Il Responsabile dell’istruttoria – Titolare di P.O. Ing. Simona Pulsinelli e il RdP Antonio Bruno
RICHIAMATO l’art. 6 della Legge n. 241/90 che afferma: Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all’articolo 14; d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione. L’organo competente per l’adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non
indicandone la motivazione nel provvedimento finale.
RICHIAMATO l’art. 6 bis della Legge n. 241/90 ed ss.mm.ii. così come introdotto dalla Legge n. 190/2012 ed ss.mm.ii., il
quale afferma che il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi,
segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
PREMESSO che:
– con Determina Dirigenziale n.1249 del 02/07/2020 è stato approvato il Bando e l’istanza
“per la selezione e partecipazione al Corso Propedeutico alla nomina di Ispettore Ambientale
Volontario Comunale”;
CONSIDERATO che:
-a causa dell’emergenza pandemica da Covid-19, il corso di formazione, inizialmente previsto ed espletato in presenza con annesso registro delle presenze in ingresso ed in uscita, ha subito una improvvisa modificazione, stante l’aggravarsi
del quadro epidemiologico e la necessità di riorganizzare ex abrupto le modalità di espletamento del corso medesimo;
-agli atti, la tabella afferente le ore espletate da ciascun corsista è riepilogativa-presuntiva, in quanto lo svolgimento del corso in modalità telematica non ha consentito la predisposizione di un registro sul quale apporre in ingresso ed in uscita le firme dei partecipanti. La stessa modalità digitale di effettuazione dei corsi è avvenuta con sistemi/piattaforme
gratuite quali zoom et similia e non con piattaforme che abbiano consentito la registrazione ed/o il tracciamento della video lezione e/o il tracciamento di ingresso e di uscita di ciascun corsista profilato con conseguente possibilità che più corsisti abbiano partecipato dalla medesima postazione internet/profilo telematico in quanto presenti fisicamente nello
stesso luogo di ascolto durante corso di formazione;
– il bando/avviso, lex specialis della procedura, richiede un numero minimo di ore di frequentazione del corso medesimo
per poter accedere alla fase finale dell’esame propedeutico al decreto di nomina. Le ragioni sopra esposte inducono la P.A. all’esercizio del cd “potere di secondo grado”;
ACCERTATA, dunque, la sussistenza dei presupposti di fatto per l’adozione del provvedimento in autotutela parziale;
AVENDO esaminato la presenza dei presupposti di diritto previsti dall’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241
per l’annullamento d’ufficio ed in particolare: – quanto alle “ragioni di interesse pubblico”, oltre all’esigenza di ripristino dell’ordine giuridico, l’interesse
dell’Amministrazione comunale a che la procedura d’ individuazione delle figure di Ispettori ambientali non venga totalmente vanificata consentendo di riattivare un percorso formativo che consenta di controllare e certificare le ore di espletamento del corso così come richiesto dalla lex specialis con favor partecipationis nei confronti degli iscritti;
– quanto al “termine ragionevole”, la mancanza del consolidamento di un assetto di interessi per i partecipanti che sono stati resi edotti nell’immediatezza dell’espletamento della prova della sospensione della stessa ed a distanza di un lasso
di tempo molto contenuto (pochi giorni) rispetto alla determinazione con indicazione delle ammissioni e delle esclusioni dei corsisti;
– quanto alla ponderazione comparativa dell’interesse pubblico con gli “interessi dei destinatari e dei controinteressati”, da un lato, la mancanza del consolidamento di un assetto di interessi per i partecipanti che sono stati resi edotti nell’immediatezza dell’espletamento della prova della sospensione della stessa ed a distanza di un lasso di tempo molto
contenuto (pochi giorni) rispetto alla determinazione con indicazione delle ammissioni e delle esclusioni dei corsisti e, dall’altro, la procedura di individuazione delle figure di Ispettori ambientali non venga totalmente vanificata
consentendo di riattivare un percorso formativo che consenta di controllare e certificare le ore di espletamento del corso così come richiesto dalla lex specialis con favor partecipationis nei confronti degli iscritti;
INFINE, trattandosi di un numero elevato di partecipanti, trova applicazione altresì il comma 3 dell’art. 8 della Legge n. 241/90 per cui in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento (prevista dall’art. 7 della Legge sul procedimento amministrativo) “Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme
di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima”.
VISTO l’art. 107 del D.lgs 267/2000; VISTA la Legge 241/90;
RITENUTO ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000 e degli artt. 13 c. 1, lett. b) e 17 c. 2, lett a), di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto;
CHE, tutti gli atti citati, ancorché non allegati materialmente al presente atto, sono custoditi presso il Servizio Ecologia dell’Ente;
PROPONE
1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e costituisce motivazione del provvedimento amministrativo ex art. 3 della Legge n. 241/90 ed ss.mm.ii.;
2. di dichiarare inefficaci per le motivazioni di cui in premessa le lezioni tenutesi in modalità telematica;
3. per l’effetto di cui sopra, di annullare in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241,
la determinazione dirigenziale n.769 del 30/04/2021 con indicazione degli ammessi per le ragioni sopra esposte nonché gli atti successivi e consequenziali;
4. di darne comunicazione a tutti gli interessati mediante Avviso Pubblico ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/90 da pubblicare sulla home page dell’Ente, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del d. lgs n.
33/2013 ed ss.mm.ii. ed all’albo pretorio on line dell’Ente ex legge n. 69/09 ed ss.mm.ii.;
5. di demandare a successivo atto l’eventuale e possibile riattivazione della procedura di nuova formazione dei corsisti, in ottemperanza alle disposizioni del bando, in raccordo all’andamento dei dati epidemiologici da covid-19 ed in vista della riattivazione delle attività in presenza;
6. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto non sussistono ipotesi di conflitto di interessi anche solo potenziale ex art. 6 bis della Legge n. 241/90 ed ss.mm.ii.