Ogni ordine professionale ha sancito che per poter svolgere l’attività vi è l’obbligo dell’aggiornamento professionale continuo. L’inosservanza dell’obbligo formativo, come è noto, l’art. 7 DPR 7 agosto 2012 n. 137, rubricato “Formazione continua”, stabilisce che “al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell’obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare”. Sulla stessa lunghezza d’onda si pone il Regolamento di Formazione Professionale Continua degli Assistenti Sociali laddove precisa che “l’assistente sociale iscritto all’albo ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale” e che “la violazione dell’obbligo di formazione continua costituisce illecito disciplinare” (cfr. art. 4). Le modalità di assolvimento dell’obbligo formativo e gli adempimenti degli iscritti sono disciplinate dai successivi artt.5. e 14.
Sulla scorta di tali principi di carattere generale, l’art. 25 del Regolamento per la funzione disciplinare locale, rubricato “Formazione continua, assicurazione obbligatoria, pubblicità informativa”, con particolare riferimento alla formazione professionale, prescrive che “Il mancato adempimento dell’obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito costituiscono illecito disciplinare, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 137/2012 e dell’art. 54 del Codice Deontologico”. Ciò posto, al termine di ogni triennio formativo, il Consiglio Regionale della Campania valuta il corretto ed integrale adempimento all’obbligo formativo da parte di tutti gli iscritti ed ha adotta tutte le iniziative prescritte dalle citate normative nei confronti di coloro che non hanno correttamente adempiuto all’obbligo formativo.
Da più parti emergerebbe che moltissimi candidati per il profilo di Assistente Sociali all’avviso pubblico, per titoli e prova orale, per la selezione di personale da impiegare presso l’ufficio di piano e per le attività finanziate dal fondo povertà 2019-2020, con contratto di lavoro dipendente a tempo pieno e determinato, dell’ambito territoriale S01_1 pubblicato con determinazione n. 971 del 19/05/2021sarebbero impossibilitati alla partecipazione alla selezione proprio in virtù di una specifica clausola del bando che espressamente richiede l’assenza di procedimenti disciplinari nel biennio antecedente l’indizione del presente concorso. Ciò complica notevolmente la procedura selettiva che per poter essere esplicata ha la necessità di verificare le dichiarazioni dei singoli candidati preventivamente all’ammissione alle prove presso il competente Ordine Professionale.