Lo prevede la bozza di riforma del Testo unico sugli enti locali pronta ad approdare in consiglio dei ministri (forse già in settimana) dopo una lunga gestazione tecnica.
Sindaci al riparo da responsabilità non proprie grazie a una separazione più netta delle competenze rispetto a quelle dei dirigenti che saranno responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. In attuazione del principio di separazione tra responsabilità politica e responsabilità gestionale, spetterà ai sindaci (e ai presidenti di provincia) esercitare le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definire gli obiettivi e i programmi da attuare e verificare la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ma, rispetto a quanto finora previsto dal Tuel, i primi cittadini non dovranno più sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti perché questi saranno compiti attribuiti in via esclusiva ai dirigenti.
Con la sentenza n.33/2019 la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo l’obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali imposto ai piccoli comuni dall’art.14 del dl 78/2010 (cosiddetto decreto Calderoli) nella parte in cui non prevedeva la possibilità di dimostrare che, in forma associata, non sono realizzabili economie di scala e/o miglioramenti nell’erogazione dei beni pubblici, in modo da poter ottenere l’esonero dall’obbligo.
In linea con le indicazioni della Consulta, il ddl di riforma del Tuel consente in linea teorica ai piccoli comuni di gestire le funzioni in autonomia. Ma per mantenere tale esercizio autonomo ed evitare le gestioni associate, i mini-enti dovranno dimostrare che fare da sé è più economico e maggiormente adeguato a soddisfare le esigenze dei cittadini. E non sarà una dimostrazione facile perché per ciascuna funzione gli enti dovranno individuare: i modelli organizzativi e i livelli delle prestazioni, determinati sulla base di un panel di indicatori, i costi dell’esercizio in forma autonoma rispetto a quelli in forma associata, l’adeguatezza dei servizi in relazione alla popolazione, le collocazioni geografiche non idonee allo svolgimento delle funzioni in forma associata. I criteri per effettuare questa valutazione saranno dettati da un dpcm che palazzo Chigi partorirà in collaborazione con il supporto tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. La decisione finale sarà presa dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (Cosfel) presso il ministero dell’interno. Nel caso in cui i piccoli comuni non siano in grado di esercitare in forma autonoma le funzioni, saranno le regioni a individuare i livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli con i mini-enti che dovranno adeguarsi entro il termine indicato dalla legislazione regionale, pena l’attivazione del potere sostitutivo da parte dei governatori. Nel caso in cui la regione non definisca i livelli ottimali di esercizio, sarà il governo ad attivare il potere sostitutivo.itica del vertice dell’ente nei confronti degli elettori.