
ANGRI-PORTICI: Il giudice sportivo, esaminato il referto arbitrale e rilevato che: nel corso dell’intervallo persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società facevano indebito ingresso nell’area degli spogliatoi ove una di queste aggrediva un calciatore della società ospitata strattonandolo con violenza e colpendolo con alcuni calci su ampia parte del corpo, mentre altro soggetto ne favoriva la fuga tenendo aperta una porta; ad esito dell’aggressione, che aveva termine grazie all’intervento degli altri tesserati della società, il calciatore aggredito necessitava dell’intervento dei sanitari e riportava forti dolori e contusioni escoriate al torace e all’addome; in ragione delle circostanze summenzionate si rendeva necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine e l’Arbitro, constatato il venire meno delle condizioni per il proseguo della gara ne decretava la definitiva sospensione.
PQM
delibera di infliggere alla società Angri:
1) la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
2) L’obbligo di disputare due gare in campo neutro a porte chiuse con decorrenza immediata;
3) l’ammenda di € 4000,00