Divieto assoluto di attingimento di acque sia a scopo irriguo che per dissetare mandrie e greggi, e per qualsiasi altro scopo, lungo tutto il tratto dei Torrenti Solofrana e Cavaiola interessanti il territorio del Comune di Nocera Inferiore.
PREMESSO CHE:
con Ordinanza Sindacale n.68 del 18/12/2019 è stato disposto, “in via di mera cautela e fino a successivo
provvedimento, il divieto lungo tutti i tratti dei Torrenti Cavaiola Solofrana e dell’Alveo Comune Nocerino
interessanti il territorio comunale di Nocera Inferiore dell’attingimento o comunque utilizzo di acque a scopo
irriguo e/o per le pratiche agronomiche nell’area di rispetto fluviale (pari a m.150 dall’argine spondale)
ricadente nel territorio del Comune di Nocera Inferiore”;
con Ordinanza Sindacale n.32 del 14/08/2020 parimenti è stato disposto, “in via prudenziale e fino a successivo
provvedimento, di ribadire e confermare il divieto assoluto, lungo tutti i tratti dei Torrenti Cavaiola, Solofrana e
dell’Alveo Comune Nocerino ricadenti nel territorio del Comune di Nocera Inferiore, dell’attingimento o
comunque utilizzo di acque a scopo irriguo e/o per le pratiche agronomiche nell’area di rispetto fluviale (pari a
m.150 dall’argine spondale)”;
con Ordinanza Sindacale n. 33 del 11/11/2021 è stato disposto, già a seguito dei risultati dei campionamenti
dell’anno 2021 sul Torrente Solofrana inviati mensilmente dall’ARPA Campana al Comune di Nocera Inferiore,
nei quali si è mostrata la seguente criticità: “Si evidenzia la presenza di Cromo a concentrazione potenzialmente
superiore allo standard di qualità ambientale espresso come valore medio annuo di cui alla tab. 1/B del
D.lgs.172/2015”, “il divieto assoluto delle pratiche agronomiche ed il pascolo delle superfici inquinate nell’area
di rispetto fluviale (pari a 150 m dall’argine spondale) ricadente nel territorio del Comune di Nocera Inferiore ed
il divieto assoluto di attingimento delle acque, sia per scopo irriguo che per dissetare mandrie e greggi e per
qualunque altro scopo, lungo il tratto del fiume Solofrana interessante il territorio comunale di Nocera
Inferiore”;
è prevenuta comunicazione ARPA Campania prot. n. 2530 del 11/01/2023, acquisita al prot. n. 2648 del
12/01/2023, relativamente al monitoraggio del corpo idrico superficiale “Torrente Cavaiola”, unitamente
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all’esito del campionamento effettuato in data 30/11/2022 in via Aurelio Bosco Lucarelli – Ponte (rapporto di
prova n. 2022/6568), nel quale si è evidenziata la presenza di cromo totale e di piombo e composti a
concentrazione potenzialmente superiore allo standard di qualità ambientale espresso come valore medio
annuo di cui alla tab. 1/B del D.Lgs. 172/2015;
è prevenuta comunicazione ARPA Campania prot. n. 2804 del 12/01/2023, acquisita al prot. n. 2864 del
12/01/2023, relativamente al monitoraggio del corpo idrico superficiale “Torrente Solofrana”, unitamente
all’esito del campionamento effettuato in data 05/10/2022 in via Aurelio Bosco Lucarelli – Ponte (rapporto di
prova n. 879868), nel quale si è evidenziata la presenza dei parametri di PFOS oltre soglia;
è prevenuta comunicazione ARPA Campania prot. n. 5181 del 23/01/2023, relativamente al monitoraggio del
corpo idrico superficiale “Torrente Cavaiola”, unitamente all’esito del campionamento effettuato in data
26/10/2022 in via Aurelio Bosco Lucarelli – Ponte (rapporto di prova n. 17474/2022 e n. 20527/2022), nel quale
si è evidenziata la presenza non prevista dei parametri glisofato e AMPA;
è prevenuta comunicazione ARPA Campania prot. n. 10915 del 13/02/2023, acquisita al prot. n. 9870 del
13/02/2023, relativamente al monitoraggio del corpo idrico superficiale “Torrente Cavaiola”, unitamente
all’esito del campionamento effettuato in data 20/12/2022 in via Aurelio Bosco Lucarelli – Ponte (rapporto di
prova n. 20226932), nel quale si è evidenziata la presenza di cromo totale a concentrazione potenzialmente
superiore allo standard di qualità ambientale espresso come valore medio annuo di cui alla tab. 1/B del D.Lgs.
172/2015;
è prevenuta comunicazione ARPA Campania prot. n. 17749 del 13/03/2023, acquisita al prot. n. 16186 del
13/03/2023, relativamente al monitoraggio del corpo idrico superficiale “Torrente Solofrana”, unitamente
all’esito del campionamento effettuato in data 21/02/2023 in via Aurelio Bosco Lucarelli – Ponte (rapporto di
prova n. 20231089), nel quale si è evidenziata la presenza di cromo totale a concentrazione potenzialmente
superiore allo standard di qualità ambientale espresso come valore medio annuo di cui alla tab. 1/B del D.Lgs.
172/2015;
RAVVISATA la necessità di vietare l’attingimento di acque sia a scopo irriguo che per dissetare mandrie e greggi, e
per qualsiasi altro scopo, lungo tutto il tratto dei Torrenti Solofrana e Cavaiola interessanti il territorio comunale di
Nocera Inferiore, nonché le pratiche agronomiche ed il pascolo delle superfici inquinate dell’area di rispetto fluviale
(pari a 150 m dall’argine spondale) ricadente nel territorio del Comune di Nocera Inferiore;
PER I MOTIVI DI CUI SOPRA e con i poteri di cui agli artt. 50 e 54, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché quale Autorità
Sanitaria Locale;
ORDINA
(ai sensi dell’art. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267)
ad horas, in via prudenziale e fino a successivo provvedimento, il divieto assoluto dell’attingimento di acque sia
a scopo irriguo che per dissetare mandrie e greggi, e per qualsiasi altro scopo, lungo tutto il tratto dei Torrenti
Solofrana e Cavaiola interessanti il territorio comunale di Nocera Inferiore, nonché il divieto delle pratiche
agronomiche ed il pascolo delle superfici inquinate dell’area di rispetto fluviale (pari a 150 m dall’argine
spondale) ricadente nel territorio del Comune di Nocera Inferiore;
di incaricare il Comando di Polizia Municipale e le altre Forze dell’Ordine al controllo e all’esecuzione della
presente ordinanza;
di incaricare l’Ufficio Segnaletica del Comando Polizia Municipale all’installazione, lungo i suddetti tratti fluviali,
di un adeguato numero di cartelli informativi riportanti il presente divieto.
La presente Ordinanza costituisce titolo esecutivo ed è immediatamente eseguibile.
AVVERTE CHE
ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 241/90, contro il presente provvedimento può essere presentato
ricorso nei termini appresso indicati, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza:
al TAR competente, entro 60 giorni, ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. 02/07/2010, n.104;
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al Sig. Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, per l’art. 8 del D.P.R. 24/11/71, n.1199 (ricorso
straordinario).
la presente Ordinanza è trasmessa, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza:
alle Forze dell’Ordine tutte presenti sul territorio comunale di Nocera Inferiore;
all’ARPAC, via Vicinale Santa Maria del Pianto Centro Polifunzionale-Torre A 80143 Napoli;
all’ARPAC, Dipartimento di Salerno;
alla Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale Ambiente, Via De Gasperi 28 80133 Napoli;
alla Provincia di Salerno – Settore Ambiente e alla Polizia Provinciale;
al Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno;
all’ASL SALERNO – Dipartimento di Prevenzione;
alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore;
ai Sindaci dei Comuni limitrofi e/o interessati dal presente provvedimento da individuarsi per il tramite
del Settore Territorio e Ambiente del Comune di Nocera Inferiore.
altresì la presente Ordinanza, ai sensi del D.Lgs. n. 14/03/2013, n.33, sarà pubblicata sull’Albo Pretorio del
Comune di Nocera Inferiore e nella Sezione Amministrazione Trasparente – Informazioni Ambientali.