ECCO UNO STRALCIO DELLA SENTENZA
Rilevato che:
– la questione controversa riguarda l’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco
del Comune di Nocera Inferiore n. 36 del 22 luglio 2019, con cui è stato intimato,
ex artt. 50 e 54, co.4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al Consorzio di Bonifica ed alla
Giunta Regionale della Campania, la pulizia, il diserbo e la rimozione di rifiuti
presenti sulle aste torrentizie attraversanti il territorio comunale (in particolare, dei
torrenti Solofrana, Cavaiola ed Alveo Comune Nocerina);
in relazione alla questione sono intervenute due decisioni del Tar Campania,
sezione di Salerno, aventi ad oggetto la medesima ordinanza contingibile e urgente
36/2019 e, specificamente, la sentenza n. 1604 del 3 luglio 2023 su ricorso
promosso dal Consorzio di bonifica integrale comprensorio Sarno (RG 202307517)
e la sentenza n. 1611 del 3 luglio 2023 su ricorso promosso dalla Regione
Campania (RG 202307654);
– entrambe le decisioni hanno ritenuto legittima la richiamata ordinanza
contingibile e urgente;
– avverso le citate sentenze è stato proposto appello, con istanza cautelare, e la
Regione Campania ne ha chiesto la riunione per connessione oggettiva e soggettiva;
– in ordine all’istanza cautelare relativa al ricorso promosso dal richiamato
Consorzio (RG 202307517) la trattazione nella camera di consiglio del 5 ottobre
2023 è stata rinviata al fine di un esame congiunto con quella promossa dalla
Regione Campania (RG 202307654);
N. 07654/2023 REG.RIC.
– sussistono i presupposti per la riunione delle due cause avendo entrambi gli
appelli ad oggetto il medesimo provvedimento;
Ritenuto che:
– la questione, ad un primo sommario esame proprio di questa fase cautelare,
coinvolge molteplici aspetti da approfondire nel merito relativamente, tra l’altro,
alle funzioni del Consorzio appellante in materia di manutenzione delle opere
idrauliche oltre che di quelle di bonifica, alle funzioni della Regione e del Comune
in considerazione di quanto segue:
a) quanto al Consorzio:
– l’art 3 l.r. Campania n. 4/2003 dispone che i Consorzi, provvedono, in particolare,
in applicazione di quanto disposto dalla legge n.183/1989, alla realizzazione di
quegli interventi di cui all’ art 3. l. 183/1989 (ora trasfuso nell’art. 56 d.lgs.
152/2006); tra gli interventi di competenza dei consorzi rientrano:
la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d’acqua;
la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una
efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, garantendo, comunque, che l’insieme delle
derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso vitale negli alvei sottesi nonché la
polizia delle acque;
lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica. (cfr. art 56, lett. b), h), i)
d.lgs.152/2006);
dagli atti di causa emerge che:
– la Regione Campania, con decreto dirigenziale 647 del 25 agosto 2023, ha
individuato il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno quale soggetto
attuatore/beneficiario dell’intervento codice “I3. d”, denominato “Ripristino
funzionalità idraulica Alveo Comune Nocerino – I stralcio”, dall’importo di €.
5.039.228,79;
– è stata prodotta una convenzione tra la Regione ed il Consorzio per la
realizzazione dei citati lavori di “Ripristino funzionalità idraulica Alveo Comune
Nocerino – I stralcio”;
N. 07654/2023 REG.RIC.
– l’intervento ha ad oggetto il taglio della vegetazione incluso lo smaltimento, il
dragaggio ed il ripristino argini basso corso ACN (dallo sbocco fino allo sfioratore
nel Rio Sguazzatorio), nonché la messa in sicurezza dei tratti di argine a rischio più
elevato;
– nell’ambito del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 435 del 25 luglio
2023 recante l’approvazione della delibera del consiglio dei delegati n. 6 del
14.06.2023 avente ad oggetto l’approvazione del bilancio di previsione esercizio
2023 emerge che il Collegio dei revisori dei conti del citato Consorzio ha rilevato
che il Piano di Gestione del Consorzio medesimo per l’anno 2023 “delinea il
quadro complessivo degli interventi per l’anno 2023 necessari a garantire il corretto
funzionamento della rete idraulica di competenza consortile (…) e che,
compatibilmente con le risorse disponibili e/o finanziamenti a chiedersi, deve
provvedere alla manutenzione dei corpi idrici e le opere idrauliche in genere, non
escludendo nessun canale e corso d’acqua costituente parte integrante della rete di
bonifica”;
b) alla Regione competono compiti di “polizia idraulica”, che in esito al
decentramento amministrativo risultano tra quelli riconducibili alle funzioni
conferite a detto Ente unitamente alla gestione del demanio idrico, sulla base e di
quanto dettato dagli artt. 86 e 89 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, nonché dall’art.
33 del d.lgs. 30/3/1999, n. 96;
c) al Comune compete la raccolta dei rifiuti urbani intendendosi per tali i rifiuti di
qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle
strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime
e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua (cfr. art 183 comma 1 lett. b ter, d.lgs. 3
aprile 2006, n. 152);
– sull’articolazione delle competenze, come ha rilevato il Consorzio in sede di
memoria, è in corso altro giudizio (RG. 202302302) presso la V sezione di questo
Consiglio.
Ritenuto che:
– la questione, ad un primo sommario esame proprio di questa fase cautelare,
coinvolge molteplici aspetti da approfondire nel merito relativamente, tra l’altro,
alle funzioni del Consorzio appellante in materia di manutenzione delle opere
idrauliche oltre che di quelle di bonifica, alle funzioni della Regione e del Comune
in considerazione di quanto segue:
a) quanto al Consorzio:
– l’art 3 l.r. Campania n. 4/2003 dispone che i Consorzi, provvedono, in particolare,
in applicazione di quanto disposto dalla legge n.183/1989, alla realizzazione di
quegli interventi di cui all’ art 3. l. 183/1989 (ora trasfuso nell’art. 56 d.lgs.
152/2006); tra gli interventi di competenza dei consorzi rientrano:
la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d’acqua;
la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una
efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, garantendo, comunque, che l’insieme delle
derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso vitale negli alvei sottesi nonché la
polizia delle acque;
lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica. (cfr. art 56, lett. b), h), i)
d.lgs.152/2006);
dagli atti di causa emerge che:
– la Regione Campania, con decreto dirigenziale 647 del 25 agosto 2023, ha
individuato il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno quale soggetto
attuatore/beneficiario dell’intervento codice “I3. d”, denominato “Ripristino
funzionalità idraulica Alveo Comune Nocerino – I stralcio”, dall’importo di €.
5.039.228,79;
– è stata prodotta una convenzione tra la Regione ed il Consorzio per la
realizzazione dei citati lavori di “Ripristino funzionalità idraulica Alveo Comune
Nocerino – I stralcio”;
N. 07654/2023 REG.RIC.
– l’intervento ha ad oggetto il taglio della vegetazione incluso lo smaltimento, il
dragaggio ed il ripristino argini basso corso ACN (dallo sbocco fino allo sfioratore
nel Rio Sguazzatorio), nonché la messa in sicurezza dei tratti di argine a rischio più
elevato;
– nell’ambito del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 435 del 25 luglio
2023 recante l’approvazione della delibera del consiglio dei delegati n. 6 del
14.06.2023 avente ad oggetto l’approvazione del bilancio di previsione esercizio
2023 emerge che il Collegio dei revisori dei conti del citato Consorzio ha rilevato
che il Piano di Gestione del Consorzio medesimo per l’anno 2023 “delinea il
quadro complessivo degli interventi per l’anno 2023 necessari a garantire il corretto
funzionamento della rete idraulica di competenza consortile (…) e che,
compatibilmente con le risorse disponibili e/o finanziamenti a chiedersi, deve
provvedere alla manutenzione dei corpi idrici e le opere idrauliche in genere, non
escludendo nessun canale e corso d’acqua costituente parte integrante della rete di
bonifica”;
b) alla Regione competono compiti di “polizia idraulica”, che in esito al
decentramento amministrativo risultano tra quelli riconducibili alle funzioni
conferite a detto Ente unitamente alla gestione del demanio idrico, sulla base e di
quanto dettato dagli artt. 86 e 89 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, nonché dall’art.
33 del d.lgs. 30/3/1999, n. 96;
c) al Comune compete la raccolta dei rifiuti urbani intendendosi per tali i rifiuti di
qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle
strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime
e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua (cfr. art 183 comma 1 lett. b ter, d.lgs. 3
aprile 2006, n. 152);
– sull’articolazione delle competenze, come ha rilevato il Consorzio in sede di
memoria, è in corso altro giudizio (RG. 202302302) presso la V sezione di questo
Consiglio.
N. 07654/2023 REG.RIC.
Ritenuto che:
– sulla scorta di giurisprudenza consolidata non è legittimo il ricorso ad una
ordinanza cautelare ex artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000 ove, come nello specifico, sia
necessario individuare soluzioni operative e finanziarie per risolvere una situazione
che, coinvolgendo diversi livelli di governo e differenziate responsabilità, risulta
evidente da tempo, come si evince anche dalle premesse del provvedimento
impugnato;
– la questione rappresentata e le connesse criticità sono, pertanto, prevedibili, per
cui lo strumento adottato – avente natura eccezionale attesa la sua atipicità – non è
idoneo a regolare una definizione delle competenze che esclude, peraltro, l’organo
che lo ha adottato dallo svolgimento di funzioni proprie anche se non esaustive;
-il presupposto delle ordinanze contingibili e urgenti è costituito proprio
dall’esigenza di un intervento immediato e indilazionabile, che non può essere
affrontato con i mezzi ordinari;
– nello specifico esistono tali mezzi ordinari di soluzione delle questioni
rappresentate, in ossequio al principio di leale collaborazione tra le istituzioni,
atteso che per il tramite di una ordinanza contingibile e urgente non può venire a
determinarsi, peraltro unilateralmente, un assetto delle competenze in materia di
difesa del suolo con possibili incidenze sulla incolumità pubblica e sulla protezione
civile;
– nelle more della definizione della presente causa, in ogni caso, è necessario che
tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte provvedano, preferibilmente d’intesa
tra loro, anche sulla base degli atti depositati sopra richiamati, a porre in essere
quegli adempimenti necessari ad evitare eventi in grado di ledere la pubblica
incolumità.
Ritenuto che le prospettate complesse questioni di merito verranno trattate
all’udienza pubblica che viene fissata per l’11 gennaio 2024 e che in
considerazione della complessità della questione rappresentata sussistono giusti
motivi per una compensazione delle spese.
N. 07654/2023 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, riuniti i giudizi,
accoglie l’istanza cautelare (Ricorsi numero: 7654/2023 e 7517/2023) e, per
l’effetto, sospende l’esecutività della sentenza impugnata.
Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica dell’11 gennaio 2024.