La crisi del III Secolo si presentò al termine della dinastia dei Severi, fu dovuta principalmente alla sempre maggiore ingerenza dei militari nella politica interna; Roma aveva sostanzialmente smesso di espandersi e quindi i comandanti dell’esercito vedevano più occasioni di carriera all’interno dei confini, piuttosto che conquistando terre straniere. D’altronde, l’Impero occidentale cadde nel 476 e rimase una potenza di prim’ordine almeno fino alla disfatta di Adrianopoli (378). E oggi ? Previsioni di ordine economiche, molto dettagliate, affermano che nel giro di 50 anni il primo Paese europeo per dimensioni ecomiche e produttive sarà al decimo posto del mondo: la Germania. Il resto d’Europa, figuriamoci l’Italia, non è nemmeno preso in considerazione. Allora perchè non rispolverare una versione moderna dell’Editto di Caracalla ? I romani ragionavano bene: per combattere le crisi allargavano le concessioni cittadinanza. La nostra Italia versione 2024, prima che sia troppo tardi, ha la possibilità numerica di accogliere, istruire e preparare all’ingresso nel mondo del lavoro tanta gente disperata, che arriva da noi, viene confinata in qualche “lager” e poi se ne va altrove. Uno spreco di soldi e di opportunità. Pensiamoci, anzi pensateci.
Nel 212 d.C., l’imperatore Caracalla emanò la Constitutio Antoniniana, un editto che prevedeva la concessione della cittadinanza romana a tutte le comunità dell’Impero Romano (fino ad allora limitata ai soli abitanti dell’Italia ed a quelli di singole città delle province) a tutti gli abitanti dell’Impero, ad eccezione dei dediticii. L’emissione dell’editto fu ispirata da finalità del tutto contingenti, di natura per lo più fiscale, volendo l’imperatore generalizzare le imposte fino allora dovute dai soli cives (per es., quelle sulle eredità e sulle manomissioni).
La costituzione di Caracalla riveste grande importanza anche per la storia del diritto romano, giacché questo venne reso teoricamente applicabile in ogni propaggine dell’Impero, sebbene i provinciali continuassero non di rado a regolare i loro rapporti in base al diritto locale preesistente, oppure mediante una forma di diritto misto, frutto di una commistione fra diritto locale e diritto civile romano
Articoli Correlati
1 Gennaio 2025