Il Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno ha accolto il ricorso presentato contro l’esclusione dalla consultazione elettorale dell’8 e 9 giugno della lista Noi Moderati, in appoggio al candidato a sindaco Gaetano Montalbano. “Siamo contenti per la decisione del TAR. È il giusto premio per l’impegno e la fiducia che i candidati di Noi Moderati hanno riposto nel mio progetto sin dall’inizio. Lavoreremo sodo, tutti nella stessa direzione, per raggiungere il traguardo e regalare a Nocera Superiore il governo cittadino che merita” dichiara il candidato a sindaco
LE MOTIVAZIONI DEL TAR
Preliminarmente in punto di diritto, va richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui «se è senz’altro incontestabile che il procedimento elettorale per la delicatezza degli interessi sottesi è caratterizzato da un elevato grado di formalismo, non va dimenticato che il principio che deve caratterizzare le valutazioni in quest’ambito è quello del favor partecipationis che deve prevalere tutte e volte che il mancato rispetto di un aspetto formale della procedura non sia in grado di porre in dubbio la legittimità dell’istanza di un soggetto alla competizione elettorale» (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. II, 26 aprile 2023, n. 4216).
2.1. Infatti, già Consiglio di Stato, sezione III, 16 maggio 2016, n. 1987 ha rilevato, in relazione alla fase preliminare del procedimento elettorale, che «L’applicazione del principio del favor partecipationis risulta corroborata dalle considerazioni della Corte Costituzionale e della Corte Europea dei diritti dell’uomo:
– con la sentenza n. 1 del 13 gennaio 2014, la Corte Costituzionale ha evidenziato che le disposizioni sui sistemi elettorali sono ragionevoli se stabiliscono “oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento” di obiettivi legittimi, il che comporta che le medesime disposizioni possono comportare l’esclusione delle liste solo quando siano violate chiare previsioni che precisino le formalità da seguire e le conseguenze derivanti nel caso di loro violazione;
– con la sentenza 16 marzo 2006, n. 58278, la stessa Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Chambre, ha evidenziato che la legislazione elettorale dei singoli Stati deve tendere a procedure volte a determinare l’effettiva volontà del popolo, il che comporta che l’esclusione di una lista può essere disposta solo quando la legge la preveda chiaramente.
A tale ultimo riguardo, proprio in tale ultima sentenza (§§ 103-104), la Corte europea ha chiarito che «vi sono molti modi per organizzare e gestire i sistemi elettorali e numerose differenze in Europa specie nell’evoluzione storica, nella diversità culturale, nel pensiero politico e spetta ad ogni Stato contraente fondere tali diversità nella sua propria visione della democrazia.
Va rimarcato come la disciplina nazionale, ha aggiunto la Corte, deve comunque consentire che le condizioni alle quali sono subordinati il diritto di votare o di candidarsi alle elezioni non riducano i diritti ad un punto tale da pregiudicare la loro essenza e privarli della loro effettività; che perseguano uno scopo legittimo; che i mezzi impiegati non siano, soprattutto, sproporzionati rispetto al fine che la legislazione nazionale persegue, sicché tutte le condizioni imposte da questa devono rispecchiare “la preoccupazione di mantenere l’integrità e l’effettività di una procedura elettorale volta a determinare la volontà del popolo mediante un suffragio universale”».
2.2. Pertanto, considerato che le norme che disciplinano la fase procedimentale della presentazione delle liste elettorali, spesso, non contengono alcuna indicazione circa le conseguenze sul piano sanzionatorio di eventuali irregolarità, non è possibile inquadrare gli adempimenti formali relativi a tale fase nella categoria giuridica delle forme sostanziali e occorre piuttosto fare applicazione del principio di strumentalità delle forme del procedimento elettorale, con conseguente applicazione della regola generale della illegittimità non invalidante (cfr. Consiglio di Stato, sezione V, 17 marzo 2015, n. 1374).
2.3. Più specificamente il Consiglio di Stato, sezione V, con sentenza del 26 aprile 2011, n. 2453 ha rilevato che «come più volte affermato anche da questa Sezione (11 gennaio 2011, n. 81; 24 agosto 2010, n. 5925; 28 novembre 2008 n. 5911; 17 settembre 2008 n. 4373; 7 novembre 2006, n. 6545), gli artt. 28, 32 e 33, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, che disciplinano la raccolta delle firme per la presentazione delle liste elettorali, non contengono prescrizioni dettagliate quanto alle modalità da seguire e, soprattutto, alle conseguenze sul piano sanzionatorio di eventuali irregolarità, non potendosi pertanto inquadrare i relativi adempimenti formali nella categoria giuridica delle c.d. «forme sostanziali» e dovendosi piuttosto fare applicazione del principio di «strumentalità delle forme» nel procedimento elettorale», focalizzando l’attenzione sulla piena consapevolezza ed effettiva volontà dei soggetti partecipanti alla fase preliminare delle operazioni elettorali, come desumibile dalla documentazione prodotta.
2.4. Tale impostazione interpretativa tende a superare letture di carattere preminentemente formalistico, prive di riscontro in sanzioni testualmente previste dalla disciplina in materia di operazioni elettorali, assoggettando gli adempimenti formali relativi alla fase di presentazione delle liste al principio di strumentalità delle forme al fine di coglierne l’obiettivo sostanziale connesso al rispetto della reale ed effettiva volontà espressa con gli atti presentati (cfr. al riguardo anche Consiglio di Stato, Sez. V, 11 gennaio 2011, n. 81).
2.5. È pur vero che il Consiglio di Stato, sezione II, 13 settembre 2021, n. 6281, in riforma di altra pronuncia di questo tribunale, ha affermato che «in materia di presentazione delle liste elettorali e delle candidature le forme assumono un contenuto sostanziale, non surrogabile tramite riferimenti esterni al singolo documento, da valutare isolatamente. I requisiti di forma, infatti, in tale ambito non assumono un rilievo meramente formale, poiché mirano a garantire la genuinità della sottoscrizione di un atto del procedimento elettorale, particolarmente delicato, sicché in siffatta particolarissima materia non possono essere applicati i generali principi in tema di semplificazione amministrativa, di dequotazione dei vizi formali e di strumentalità delle forme».
2.6. Occorre, tuttavia, considerare che la giurisprudenza del Consiglio di Stato fa ampia applicazione di tali principi, nell’ambito del procedimento elettorale, al fine di conservare le operazioni già compiute e preservare la stabilità del risultato elettorale, assicurando il rispetto della volontà dell’elettore; ciò consente di escludere la rilevanza di vizi formali del procedimento elettorale qualora non comportino una concreta irregolarità nelle conduzione delle operazioni di voto e non si traducono in un pregiudizio o in una compressione per la libera espressione del voto (cfr. Consiglio di Stato, sezione II, 2 gennaio 2024, n. 51).
2.7. L’obiettivo di rispetto della volontà dell’elettore e quindi più in generale di tutti coloro che esercitano il diritto di elettorato, se vale per il diritto di elettorato attivo, non può non valere anche per il diritto di elettorato passivo.
2.8. Pertanto non v’è ragione per escludere l’applicazione del principio di strumentalità delle forme e del favor partecipationis nell’ipotesi in cui, nella fase preliminare del procedimento elettorale, si faccia questione di assicurare tutela alla effettiva volontà espressa dai candidati e dai loro sostenitori.
2.9. Anche di recente, nell’ambito della giurisprudenza di primo grado, il TAR Molise, sezione I, con sentenza del 20 settembre 2023, n. 249, ha ribadito che «La giurisprudenza amministrativa è invero consolidata nel valorizzare nella materia elettorale, in chiave generale, il principio di strumentalità delle forme, “in base al quale la nullità è determinata solo dalla mancanza di quegli elementi o requisiti che impediscano il raggiungimento dello scopo al quale l’atto è prefigurato, e quindi può sussistere solo qualora vi siano vizi tali da pregiudicare le garanzie o comprimere la libera espressione del voto. Pertanto, essendo il procedimento elettorale preordinato alla formazione e all’accertamento della volontà degli elettori (anche in considerazione della rilevanza costituzionale della disciplina del diritto di voto: articolo 48 Cost.), è da ritenere che producano tale effetto invalidante solo quelle anormalità procedimentali che impediscano l’accertamento della regolarità delle operazioni elettorali con diminuzione delle garanzie di legge. Le altre anormalità, invece, quali le omissioni di adempimenti formali, costituiscono delle mere irregolarità tutte le volte che non incidano negativamente sulla finalità che il procedimento persegue, id est l’autenticità, la genuinità e la correttezza degli adempimenti” (C.d.S,, sez. V, 19 giugno 2012, n. 3557; nello stesso senso cfr. altresì, tra le tante: sez. V, 15 luglio 2016, n. 3166 ; sez. III, 19 dicembre 2017, n. 5959; 17 luglio 2018, n. 4335; 17 agosto 2020, n. 5051).
E tali principi sono stati puntualmente applicati anche con riferimento alla fase, qui rilevante, dell’ammissione delle liste, in relazione alla quale la giurisprudenza ha parimenti affermato che “l’invalidità delle operazioni, alla stregua di tale fondamentale canone interpretativo in materia elettorale, può essere ravvisata solo quando la mancanza di elementi o requisiti impedisca il raggiungimento dello scopo che connota il singolo atto, mentre non possono comportare l’annullamento delle operazioni le mere irregolarità, ossia quei vizi da cui non derivi alcun pregiudizio per le garanzie o la compressione della libera espressione del voto” (così C.d.S., sez. III, 16 maggio 2016, n. 1980; nello stesso senso cfr. sez. V, 15 giugno 2015, n. 2920)».
LA LISTA RIAMMESSA
Adamo Eduardo; Celano Aurora; Contursi Carmela; Capece Ennio; Senatore Naomi Carmela; De Marco Fausto; Vicedomini Aniello; Fiorentino Gerardo; Serio Emilio; Di Maio Carmine; Murano Francesca; Gerace Rosaria; Apicella Francesco; Oliva Alfonso; Consiglio Giovanni.