Dal Senato arriva il primo voto necessario alla conversione in Legge del Decreto Liste d’Attesa: approvata una importante modifica, che riguarda il settore dei controlli.
In particolare l’articolo 2 – al centro delle critiche delle Regioni – stabilisce ora che i controlli sulle Asl resteranno in capo a queste ultime, ma il ministero della Salute avrà la possibilità di intervenire con poteri sostitutivi in presenza di inadempienze. L’articolo 1 prevede l’istituzione presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari della Piattaforma nazionale delle liste di attesa, di cui si avvale il ministero della salute, finalizzata a realizzare l’interoperabilità con le piattaforme delle liste di attesa relative a ciascuna Regione e Provincia autonoma. Agenas è autorizzata al trattamento dei dati personali relativi alla gestione della Piattaforma. Un decreto del ministro della salute, sentita Agenas e previo parere della Conferenza Stato Regioni, adotterà specifiche Linee guida nazionali per la definizione dei criteri di realizzazione, di funzionamento e di interoperabilità tra la Piattaforma nazionale e le piattaforme regionali delle liste di attesa. Obiettivo della Piattaforma nazionale è quello di garantire l’efficacia del monitoraggio di livello nazionale, consentendo la misurazione delle prestazioni in lista di attesa sul territorio nazionale. In particolare, la Piattaforma avrà il fine di orientare la programmazione dell’offerta attraverso la verifica puntuale ed aggiornata delle agende disponibili, delle agende accessibili alla prenotazione da Cup (agende pubbliche) e da percorsi interni (agende esclusive per Pdta, follow-up e controlli), della distribuzione delle agende tra gli erogatori territoriali ed ospedalieri nonché di consentire il monitoraggio dei tempi di attesa, della consistenza di lista d’attesa per singolo erogatore, del tasso di saturazione delle risorse umane e tecnologiche, del rispetto dei tempi massimi per classi di priorità, del rispetto dei Rao e dei principi di appropriatezza prescrittiva, dell’allineamento tra offerta e tempi di attesa tra pubblico e privato e tra regime istituzionale e libera professione. Si specifica, poi, che, dall’attuazione dell’articolo 1, non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.