Appuntamento domani sera in consiglio comunale per il primo passaggio fondamentale dell’era D’Acunzi: passaggio preparato dall’assessore “tecnico” Padovano in collaborazione col neo-responsabile del Settore Economico Finanziario Canale. Entro il 31 luglio i Consigli, lo dice la normativa vigente, dovranno verificare lo stato di salute dei conti comunali, provvedendo alle operazioni di salvaguardia degli equilibri (art. 193 del TUEL) nonché all’assestamento generale del bilancio (art. 175, comma 8, del TUEL)
L’articolo 193 del TUEL prevede per gli enti locali l’obbligo di rispettare durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, oltre che il pareggio finanziario complessivo, tutti gli equilibri stabiliti in bilancio, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all’art. 162, comma 6, del TUEL.
Tale norma prevede poi che con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno l’organo consiliare deve provvedere con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:
- le necessarie misure di riequilibrio;
- il ripiano dei debiti fuori bilancio;
- l’adeguamento del F.C.D.E. accantonato nel risultato di amministrazione.
La stessa norma prevede inoltre che:
- la deliberazione va allegata al rendiconto dell’esercizio relativo;
- la mancata adozione, da parte dell’ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.
Il procedimento per la salvaguardia degli equilibri è articolato in due fasi separate e distinte:
1) la prima riguarda la verifica della situazione attuale relativamente agli equilibri di bilancio, che quest’anno risulta particolarmente complessa per effetto dello smisurato aumento dei costi legati alle forniture energetiche, in particolare energia elettrica e gas: a tale verifica provvede, sulla base dei dati e delle informazioni fornite dagli uffici, il Responsabile del Servizio Finanziario, cui il Testo Unico attribuisce un ruolo assolutamente centrale per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (si vedano al riguardo l’articolo 147-quinquies, comma 1, e l’articolo 153, comma 4, del TUEL);
2) la seconda è rappresentata dalle determinazioni del Consiglio comunale, il quale, sulla base della relazione del Responsabile del Servizio Finanziario contenente gli esiti della verifica di cui al punto precedente, e dopo aver acquisito il parere dell’organo di revisione:
- in caso di esito positivo della verifica, dà atto della permanenza degli equilibri;
ovvero
- in caso di esito negativo, adotta le misure necessarie a ripristinare gli equilibri.
Al riguardo, il TUEL prevede che per il ripristino degli equilibri:
- possono essere utilizzate per l’anno in corso e per i due successivi tutte le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione;
- in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza.
Oltre alla applicazione delle suddette misure “ordinarie” in caso di squilibrio, la deliberazione di salvaguardia deve obbligatoriamente affrontare due ulteriori aspetti:
1) il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio: qualora sia stata segnalata la esistenza di debiti fuori bilancio, il relativo importo dovrà essere iscritto in bilancio, unitamente alle risorse di entrata volte ad assicurare la copertura della corrispondente spesa, mentre la adozione della relativa delibera consiliare di riconoscimento può essere anche successiva alla delibera di salvaguardia, e dovrà comunque rispettare i criteri ed i limiti previsti dall’articolo 194 del TUEL. In occasione della salvaguardia si deve provvedere anche alla regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal Tesoriere per azioni esecutive e non ancora regolarizzati, consistenti in fattispecie che di norma configurano debiti fuori bilancio; sono inoltre ricompresi tra i debiti fuori bilancio anche quelli derivanti da lavori di somma urgenza di cui all’articolo 191, comma 3, del TUEL;
2) la verifica della congruità del F.C.D.E. accantonato nel risultato di amministrazione ed il suo eventuale adeguamento in caso di “gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”: l’esempio n. 5 allegato al principio contabile n. 4/2 prevede che tale adeguamento del F.C.D.E. avvenga «vincolando o svincolando le necessarie quote dell’avanzo di amministrazione», e cioè aumentando – o riducendo – il fondo stesso (e quindi la quota di avanzo rappresentata dall’avanzo accantonato). L’operazione di adeguamento comporta quindi una modifica della composizione del risultato di amministrazione, di cui si dovrà dare atto nella deliberazione consiliare di salvaguardia. Nel caso in cui si addivenga ad una riduzione del fondo accantonato nel risultato di amministrazione, con conseguente incremento della quota libera dell’avanzo, la quota “svincolata” può essere utilizzata per finanziare il F.C.D.E. iscritto nel bilancio di previsione: a tal fine dovrà essere adottata una delibera di variazione al bilancio per applicare la quota di avanzo libero corrispondente all’importo svincolato, con il risultato che nell’esercizio in corso di gestione si liberano le risorse correnti fino ad allora destinate ad assicurare la copertura finanziaria del F.C.D.E. iscritto in bilancio.
La concomitanza con la approvazione del bilancio
La delibera concernente la salvaguardia degli equilibri va adottata anche se il bilancio viene approvato in ritardo, ed anche nel caso in cui i due atti siano adottati nella stessa seduta, in quanto la delibera di salvaguardia, oltre alla verifica della sussistenza degli equilibri propri del bilancio (evidentemente sussistenti in caso di adozione dei due atti nella medesima seduta), deve riguardare anche aspetti ulteriori che prescindono dalla avvenuta predisposizione del bilancio di previsione, come la esistenza di eventuali debiti fuori bilancio che per qualsiasi motivo non siano stati rilevati in occasione della elaborazione del bilancio, nonché la verifica della congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, con conseguente eventuale adeguamento dello stesso.
Assestamento generale e salvaguardia degli equilibri
Il 31 luglio di ciascun anno è il termine entro il quale il consiglio comunale deve adottare, oltre alla delibera di salvaguardia, anche la deliberazione di assestamento generale (articolo 175, comma 8, del TUEL): con l’assestamento generale si verifica la attendibilità di tutte le voci del bilancio, sia di entrata che di uscita, alla luce delle risultanze della gestione quali emergono dopo che è trascorso metà esercizio, e si adottano le variazioni conseguenti.
Ambedue detti provvedimenti, seppure previsti da norme diverse e caratterizzati da una propria specificità, sono finalizzati ad assicurare il pareggio del bilancio e l’equilibrio della gestione: per quanto concerne la redazione dei relativi provvedimenti agli enti va riconosciuta una ampia facoltà, e possono decidere di adottare un’unica delibera di assestamento/salvaguardia oppure due delibere separate.