La questione è regolata dal Codice del turismo, che risale al 2011, e che soprattutto dall’articolo 43 in avanti si occupa dei risarcimenti ai turisti che vedono la loro vacanza rovinata da mancanze di chi organizza. l danno da vacanza rovinata è previsto per compensare quei turisti che, per colpa dell’organizzazione, vedono il loro viaggio del tutto o in parte compromesso. Non c’è solamente il rimborso per i soldi spesi, ma anche per lo stress, i disagi e l’occasione irripetibile che è andata perduta.
Se ci sono problemi durante la vacanza, il turista ha diverse possibilità.La prima è segnalare nell’immediato le mancanze, in modo che l’organizzatore possa rimediare tempestivamente, come
scrive il Codice del turismo. Se si parla di carenze più gravi, si può presentare un reclamo al ritorno dalla vacanza. C’è un termine di dieci giorni lavorativi dalla data di rientro, e il reclamo va presentato tramite raccomandata o pec.
Nel reclamo vanno segnalati l’inadempimento e le difformità del servizio rispetto a quello che era stato concordato o pubblicizzato. Si può anche utilizzare un modulo – ci sono diversi fac simile a disposizione online – ed è consigliabile allegare le prove che dimostrano i problemi: foto e video, ad esempio, oltre al contratto firmato e a eventuali scontrini e ricevute (da conservare). La scadenza dei dieci giorni va rispettata se si vuole presentare un reclamo ufficiale – che renda più semplice chiudere la questione fuori dal tribunale – ma naturalmente anche una volta superata questa soglia è ancora possibile far valere i propri diritti. Ci si può rivolgere a un giudice di pace per le richieste sotto i 5mila euro e a un giudice ordinario per quelle più alte. Per farlo bisogna rispettare la scadenza della prescrizione: ci sono tre anni di tempo dal ritorno dalla vacanza, mentre la scadenza è più breve per quanto riguarda i disagi nei trasporti (dodici mesi se il trasporto è in Europa, diciotto se è al di fuori). Per eventuali spese aggiuntive, la prescrizione è di un anno. Dal punto di vista legale, il turista è piuttosto tutelato: nel processo dovrà solamente dimostrare che ci sono stati dei disservizi. Sarà l’organizzatore, invece, a dover dimostrare che ha fatto tutto il necessario per evitare questi problemi, e che eventualmente sono stati dovuti al caso, a cause di forza maggiore, o a responsabilità esclusive del turista stesso.
L’entità del rimborso sarà stabilita dal giudice, e non terrà conto solamente dei soldi spesi, ma anche dei danni psicologici e i disagi legati alla perdita della vacanza. Questi saranno considerati particolarmente alti in situazioni del tutto irripetibili, ad esempio il viaggio di nozze di una coppia appena sposata.
La Presidente della Camera Civile di Nocera Inferiore
Avv. Veronica Avella