Al momento l’ex sindaco Giovanni Maria Cuofano si gode la famiglia ed è concentrato sul lavoro. Ovvio che la politica, in senso lato e largo ma anche per quel che riguarda l’evolversi delle vicende nella sua Nocera Superiore non li lasci in posizione neutrale. Da mesi si rincorrono voci su una sua possibile candidatura alle Regionali nell’ambito del centro-sinistra. Ma il sito on line Agenda Politica in queste ore ha evidenziato un’altra possibilità: il ritorno immediato a una candidatura a sindaco se Tar e Consiglio di Stato dovessero annullare le elezioni dello scorso giugno accogliendo i ricorsi presentati in questi. In tal caso l’interregno di D’Acunzi, secondo alcuni pronunciamenti su materia simile, spezzerebbe la consecutività tra secondo mandato (portato a termine) e l’eventuale terzo. Aggiungiamo un interrogativo nostro ? Cuofano ne avrà voglia oppure preferirà un’altra porzione sabbatica prima di tornare in scena ? Altro interrogativo, che dipende da quel che si chiede nei ricorsi e dalle decisioni del Tar (prima udienza fissata il 9 ottobre): se fosse acclarata l’incandidabilità dell’ex sindaco Montalbano si procederà solo con il minimo effetto (riassegnazione del seggio ora appannaggio di Montalbano junior) oppure con l’effetto massimo dell’annullamento delle elezioni ?
INTANTO ECCO UNO DEI PRECEDENTI SUL TERZO MANDATO IMMEDIATO O QUASI
Nella fattispecie, dopo i due mandati consecutivi ricoperti dall’ex sindaco è stato eletto alla carica sindacale un altro amministratore, ed anche se l’incarico ha avuto la durata di un solo anno, si è interrotta la sequenzialità dei mandati elettivi consecutivi, come precisato dal Consiglio di Stato con il parere n. 1137/2005, allegato alla circolare n. 6/2005-UCO del 13 luglio 2005, con la quale questa Direzione ha fornito indicazioni sulla portata applicativa del citato art. 51 del T.U.O.E.L..
Pertanto, si ritiene non sussistente l’ipotesi ostativa di cui sopra.
Prot. n. 15900/TU/00/51 Roma,
AL COMUNE DI
(Rif. n. 3558 del 12 luglio 2010)
e, p.c.: ALLA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO DI
OGGETTO: Limitazione dei mandati del sindaco. Quesito.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato richiesto l’avviso di questo Ministero in ordine alla possibilità, per un cittadino che ha esercitato la carica di sindaco per due mandati consecutivi, di ricandidarsi per ricoprire un ulteriore mandato.
In particolare, viene rappresentato che l’interessato ha svolto il secondo mandato consecutivo fino alle consultazione elettorali del 6 e 7 giugno 2009, nelle quali il predetto non si è ricandidato. Il sindaco risultato eletto nelle consultazioni di cui sopra è rimasto in carica sino allo scioglimento del civico consesso ai sensi dell’art. 141 del decreto legislativo n. 267/2000, disposto con d.P.R. del 15 luglio 2009, e l’ente è attualmente commissariato.
Come noto, l’art. 51 sopracitato, nel disciplinare la durata del mandato del sindaco e del presidente della provincia, prevede che chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica..non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile (comma 2). Tale ipotesi di ineleggibilità sarebbe applicabile se il terzo mandato fosse consecutivo con i due precedenti.
Nella fattispecie, dopo i due mandati consecutivi ricoperti dall’ex sindaco è stato eletto alla carica sindacale un altro amministratore, ed anche se l’incarico ha avuto la durata di un solo anno, si è interrotta la sequenzialità dei mandati elettivi consecutivi, come precisato dal Consiglio di Stato con il parere n. 1137/2005, allegato alla circolare n. 6/2005-UCO del 13 luglio 2005, con la quale questa Direzione ha fornito indicazioni sulla portata applicativa del citato art. 51 del T.U.O.E.L..
Pertanto, nell’eventualità rappresentata, si ritiene non sussistente, per il predetto aspirante alla carica sindacale, l’ipotesi ostativa di cui sopra.