CONSIDERATO
Nell’ambito delle verifiche in materia di adempimenti connessi alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 TUSP, è emerso che il Comune di Siano (SA) non ha provveduto a trasmettere alla Sezione di controllo il piano di revisione ordinaria delle partecipazioni pubbliche detenute alla data del 31 dicembre 2022 (e la allegata relazione tecnica).
Pertanto, con nota del 17 luglio 2024 (prot. n. 4367 del 18 luglio 2024), si è proceduto a richiedere all’Ente l’invio del predetto piano di razionalizzazione, assegnando un termine di giorni 15, decorso il quale alcun atto è stato trasmesso.
Si rammenta che l’art. 20, comma 1, del TUSP pone l’obbligo, in capo alle amministrazioni pubbliche, di effettuare, “annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”. La norma precisa, altresì, che “le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all’articolo 15”.
Il successivo comma 3 del citato art. 20 del TUSP precisa che “i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4”. L’art. 26, comma 11, del TUSP dispone infine che “alla razionalizzazione periodica di cui all’articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017”.
Gli adempimenti in materia di ricognizione periodica delle partecipazioni societarie sono presidiati dalla previsione sanzionatoria del comma 7 dell’art. 20, ai sensi del quale “la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti”.
Ciò premesso, nel caso di specie, il Comune di Siano (Sa) non ha ottemperato all’obbligo di trasmissione del piano di revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2022 e dell’allegata relazione tecnica, dovendosi quindi accertare la violazione, da parte dell’Ente, dell’obbligo di cui all’art. 20 TUSP, tenuto conto del carattere
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inderogabile della norma e della conseguente obbligatorietà della ricognizione (deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR).
Del resto, secondo quanto sottolineato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, “l’evoluzione caratterizzante il processo di razionalizzazione – che da meccanismo straordinario si trasforma in una verifica a carattere periodico e, quindi, a regime – dà dimostrazione della continuità dell’obiettivo legislativo di riordino del settore, tale da richiedere una riflessione costante degli enti in ordine alle decisioni di volta in volta adottate (mantenimento, con o senza interventi; cessione di quote/fusione/dismissione)”; sicché “la revisione periodica è adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno, per la prima volta nel 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017” (deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR).
Quanto precede impone la comunicazione della presente deliberazione alla Procura contabile territorialmente competente, tenuto conto di quanto previsto dal summenzionato art. 20, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016.
P.Q.M.
La Sezione regionale di controllo per la Campania, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 TUSP,
ACCERTA
la mancata trasmissione a questa Sezione regionale di controllo, da parte del Comune di Siano (SA), del provvedimento di ricognizione delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2022 nei termini previsti dalla legge;
DISPONE
la trasmissione della presente pronuncia al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, perché ne informi l’organo consiliare, e all’organo di revisione del Comune di Siano (SA);
la trasmissione della presente deliberazione alla struttura istituita ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 175/2016 presso il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, nonché alla Procura contabile territorialmente competente, per l’assunzione delle eventuali iniziative ai sensi dell’art. 20, comma 7, d.lgs. n. 175/2016;
La pubblicazione, a cura dell’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 33/2013, sul sito internet dell’Ente.
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