Primo risultato ottenuto dall’avvocato Dario Gioia per conto del ricorrente Matteo Bove dinanzi al Tar di Salerno: si va al riconteggio dei voti in tre sezioni elettorali. Il tutto dovrà avvenire entro 30 giorni mentre il giudizio nel merito è previsto per il prossimo mese di gennaio.
ECCO IL PRONUNCIAMENTO DEL TAR DI SALERNO
Sul ricorso numero di registro generale 1473 del 2024, proposto da
Matteo Bove, rappresentato e difeso dall’avvocato Dario Gioia, contro Comune di Nocera Superiore, non costituito in giudizio; III Sottocommisione Elettorale Circondariale di Nocera Inferiore, Ufficio Territoriale del Governo Salerno, Ufficio Centrale Elettorale per L’Elezione del Sindaco del Consiglio Comunale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato di Salerno; nei confronti di
Marcella De Angelis, non costituita in giudizio; per l’annullamento
a – del verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale, con il quale, a seguito delle elezioni tenutesi in data 8 e 9 giugno 2024 (primo turno) ed in data 23 e 24 giugno 2024 (turno di ballottaggio) in data 10.07.2024 è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco del Comune di Nocera Superiore il Sig. Gennaro D’Acunzi; – in data 22.07.2024, sono stati proclamazioni eletti n. 16 Consiglieri Comunali del Comune di Nocera Superiore, nella parte in cui, per la lista n. 7 è stato proclamato
consigliere comunale la Sig.ra Marcella De Angelis in luogo del ricorrente;
b – dei verbali di sezione relativi alle sezioni elettorali nn. 10, 13 e 19, nella parte in cui sono stati illegittimamente attribuiti voti di preferenza alla controinteressata ed illegittimamente annullati voti di preferenza al ricorrente;
c – del verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale, per la parte relativa alla certificazione della votazione e dello scrutinio, nella parte in cui è stata determinata la cifra individuale dei candidati alla carica di consigliere comunale ovvero nella parte in cui, per la lista n. 7 sono stati attribuiti al ricorrente n. 250 preferente (cifra
individuale 1760) ed alla controinteressata Marcella De Angelis n. 259 preferenze (cifra individuale 1769);
d – ove e per quanto occorra, dei verbali dell’Ufficio Elettorale Centrale, con i quali sono state respinte le istanze depositate dal ricorrente dirette al controllo sulla corretta attribuzione dei voti di preferenza;
e – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali;
nonché per l’annullamento parziale degli atti ed operazioni elettorali ovvero per la correzione del risultato elettorale,
previa riassegnazione delle preferenze (illegittimamente annullate al ricorrente ed illegittimamente assegnate alla controinteressata) ovvero con la proclamazione del ricorrente alla carica di Consigliere Comunale in luogo della Sig.ra Marcella De Angelis, con i provvedimenti conseguenti e, comunque, per ogni altra conseguente
statuizione di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della III Sottocommisione Elettorale Circondariale di Nocera Inferiore e di Ufficio Territoriale del Governo Salerno e dell’Ufficio Centrale Elettorale per l’Elezione del Sindaco del Consiglio Comunale; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2024 il dott. Antonio Andolfi e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che, secondo quanto affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 32 del 2014 e dalla ormai consolidata giurisprudenza successiva, nei giudizi elettorali, “il principio della specificità dei motivi di censura
e dell’onere della prova è da considerarsi attenuato, ancorché si richieda sempre, ai fini dell’ammissibilità del ricorso o delle singole doglianze, che l’atto introduttivo indichi la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate e le sezioni cui si riferiscono le schede medesime. Tale onere di allegazione, lungi dal
risolversi in riferimenti astratti non riconducibili a fattispecie concrete (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11 dicembre 2007, n. 6411), è preordinato a scongiurare l’esperibilità di azioni volte al mero riesame delle operazioni svolte (Cons. Stato, Sez. V, 11
luglio 2008, n. 3430), ovvero mer amente esplorative (Cons. Stato, Sez. V, 4 maggio 2010, n. 2439). Ciò in considerazione della peculiare situazione di (obiettiva) difficoltà in cui si trova il soggetto che ha interesse ad aggredire le operazioni elettorali illegittime, sulla base di semplici informazioni, pur formalmente
dichiarate ed acquisite agli atti del giudizio, ma necessariamente indiziarie, e tenendo conto dell’indefettibile esigenza di assicurare, tuttavia, l’effettività della tutela giurisdizionale, sancita dagli art. 24 e 113 della Costituzione (cfr. C.G.A.R.S., Sez. giurisd., 3 giugno 2020, n. 380; Consiglio di Stato, Sez. II, 11 marzo 2021, n. 2067); Ritenuto che, nel caso specifico, parte ricorrente ha assolto l’onere di specificità dei motivi, indicando le sezioni di riferimento, il numero delle schede contestate e la natura dei vizi denunciati, mentre ha assolto l’onere del principio di prova allegando dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dal contenuto
sufficientemente preciso e dettagliato, tanto da legittimare l’attività istruttoria del giudice amministrativo; Ritenuto, pertanto, di esercitare il potere istruttorio disponendo la verificazione delle schede votate nelle sezioni oggetto di contestazione; Ritenuto che, a tal fine, il verificatore, in contraddittorio con le parti costituite, dovrà accertare quanto segue:
Nella sezione numero 10, quale sia il numero delle preferenze conseguite dal candidato Matteo Bove, risultante dall’esame delle schede elettorali posto a confronto con il verbale delle operazioni elettorali, accertando l’eventuale presenza di schede, nel limite di 9, sulle quali l’elettore, pur scrivendo il nome del candidato
a titolo di preferenza, abbia contrassegnato con il proprio voto, oltre il simbolo della lista numero 7 “Ci siamo” anche il simbolo della lista n. 5 “Oltre Gennaro D’Acunzi”; verificando se queste eventuali preferenze siano state attribuite o meno al candidato Matteo Bove;
Nella sezione numero 19, quale sia il numero delle preferenze conseguite dal candidato Matteo Bove, risultante dall’esame delle schede elettorali posto a confronto con il verbale delle operazioni elettorali, accertando l’eventuale esistenza di schede, nel limite di 5, sulle quali l’elettore, pur scrivendo il nome del candidato a titolo di preferenza, abbia contrassegnato con il proprio voto, oltre il simbolo della lista numero 7 “Ci siamo” anche il simbolo della lista n. 5 “Oltre Gennaro D’Acunzi”; verificando se queste eventuali preferenze siano state attribuite o meno
al candidato Matteo Bove; Nella sezione numero 13, quale sia il numero delle preferenze conseguite dalla candidata Marcella De Angelis, risultante dall’esame delle schede elettorali posto a
confronto con il verbale delle operazioni elettorali, accertando l’eventuale esistenza di schede sulle quali l’elettore, pur scrivendo il nome della candidata De Angelis a titolo di preferenza, abbia contrassegnato con il proprio voto, anziché il simbolo
della lista numero 7 “Ci siamo”, nel limite di 10 voti, il contrassegno della lista “Oltre Gennaro D’Acunzi” o abbia contrassegnato con il proprio voto, nel limite di 5 voti, il simbolo di altre liste appartenenti alla coalizione che ha sostenuto il candidato sindaco D’Acunzi; verificando se queste eventuali preferenze siano state
attribuite o meno alla candidata Marcella De Angelis;
Ritenuto di affidare l’espletamento della disposta verificazione all’Ufficio Elettorale della Prefettura di Salerno, nella persona del Dirigente o di un suo delegato, il quale, nel termine di 30 giorni dal deposito della presente ordinanza: 1) acquisirà, presso gli Uffici depositari, l’originale dei verbali delle operazioni
elettorali, compreso il prospetto delle preferenze, delle schede elettorali e delle tabelle di scrutinio, con riferimento alle sezioni sopraindicate, previo accertamento dell’integrità dei plichi sigillati;
2) procederà, dando avviso alle parti costituite del luogo, giorno e ora delle operazioni, alla sopraindicata verificazione per l’accertamento della correttezza dei dati elettorali, della quale redigerà verbale conclusivo da trasmettere alla Segreteria di questa Sezione, unitamente a copia delle rilevanti schede elettorali, entro il
predetto termine; Ritenuto di rinviare la prosecuzione del giudizio all’udienza pubblica dell’8 gennaio 2025; Ritenuto di riservare al definitivo ogni pronuncia in rito, in merito e sulle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) dispone gli incombenti istruttori indicati in motivazione. Rinvia la trattazione del merito alla udienza pubblica dell’8 gennaio 2025.