L’installazione di sistemi di videosorveglianza nei condomini deve seguire regole precise per rispettare la normativa sulla protezione dei dati personali e garantire la liceità del trattamento delle immagini. Un recente provvedimento sanzionatorio dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, del 26 ottobre 2023, ha ribadito che, in assenza di una delibera assembleare, qualsiasi trattamento di immagini riprese attraverso telecamere condominiali è da considerarsi illecito.
La normativa sulla videosorveglianza condominiale
La questione è regolamentata dall’articolo 1122-ter del Codice Civile, introdotto dalla legge di riforma del condominio del 2012 (legge 11 dicembre 2012, n. 220). Questo articolo stabilisce che l’installazione di impianti di videosorveglianza nelle parti comuni dell’edificio può essere approvata solo con una delibera assembleare adottata dalla maggioranza degli intervenuti e da almeno metà del valore millesimale dell’edificio.
La delibera non è un mero formalismo, ma rappresenta il presupposto necessario per consentire all’amministratore di eseguire le decisioni assunte dai condomini e per definire le modalità del trattamento dei dati personali. Attraverso la delibera, infatti, si stabiliscono:
• Le finalità del trattamento (ad esempio, prevenzione di furti o atti vandalici).
• Le modalità di gestione delle immagini riprese.
• I tempi di conservazione dei dati.
• I soggetti autorizzati alla visione delle immagini.
In mancanza di questi requisiti, qualsiasi trattamento risulterebbe in violazione dei principi fondamentali del GDPR (Regolamento UE 2016/679), in particolare quelli di liceità, correttezza e trasparenza (art. 5, par. 1, lett. a).
Il ruolo dell’amministratore e i limiti del trattamento
L’amministratore condominiale non può autonomamente disporre l’installazione di un sistema di videosorveglianza né trattare i dati raccolti senza una delibera assembleare. Il Garante ha sottolineato che l’amministratore non può vantare un legittimo interesse personale per giustificare il trattamento. Solo il condominio, in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4, n. 7, del GDPR, può decidere di installare un sistema di videosorveglianza, sempre previa approvazione assembleare.
Inoltre, il trattamento delle immagini deve essere proporzionato e giustificato da una situazione di rischio reale, evitando qualsiasi interferenza ingiustificata con i diritti e le libertà fondamentali delle persone riprese, siano esse condomini o terzi.
Obblighi post-installazione
Una volta ottenuta l’autorizzazione dall’assemblea, il condominio – per il tramite dell’amministratore – è tenuto a rispettare le prescrizioni in materia di protezione dei dati personali. Queste includono l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, come indicato nel provvedimento generale del Garante dell’8 aprile 2010 e aggiornato dalle Linee Guida n. 3/2019 del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati.
Tra gli obblighi principali vi sono:
• L’installazione di cartelli informativi sulla presenza delle telecamere.
• La nomina di eventuali responsabili del trattamento.
• La definizione di tempi limitati per la conservazione delle immagini, solitamente non superiori a 24-72 ore, salvo specifiche esigenze documentate.
Conclusione
La gestione della videosorveglianza condominiale è un tema delicato che richiede il rispetto rigoroso della normativa per evitare sanzioni e garantire la tutela dei diritti di tutti gli interessati. La delibera assembleare rappresenta un passaggio imprescindibile per legittimare il trattamento e assicurare che l’uso delle telecamere sia conforme ai principi di necessità e proporzionalità richiesti dalla legge.
I condomini, insieme all’amministratore, devono dunque muoversi con prudenza e trasparenza per garantire un corretto bilanciamento tra sicurezza e privacy.
dott. Carmine Paolo Sessa