Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1473 del 2024, proposto da
Matteo Bove, rappresentato e difeso dall’avvocato Dario Gioia, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani, 31;
contro
Comune di Nocera Superiore, in persona del sindaco, non costituito in giudizio;
Terza Sottocommissione Elettorale Circondariale di Nocera Inferiore, Ufficio
Territoriale del Governo di Salerno, Ufficio Centrale Elettorale per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58; nei confronti
Marcella De Angelis, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
a – del verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale, con il quale, a seguito delle elezioni tenutesi in data 8 e 9 giugno 2024 (primo turno) ed in data 23 e 24 giugno 2024 (turno di ballottaggio) in data 10.07.2024 è stato proclamato eletto alla carica
di Sindaco del Comune di Nocera Superiore il Sig. Gennaro D’Acunzi;
– in data 22.07.2024, sono stati proclamati eletti n. 16 Consiglieri Comunali del
Comune di Nocera Superiore, nella parte in cui, per la lista n. 7, è stato proclamato
consigliere comunale la Sig.ra Marcella De Angelis in luogo del ricorrente;
b – dei verbali di sezione relativi alle sezioni elettorali nn. 10, 13 e 19, nella parte in cui sono stati illegittimamente attribuiti voti di preferenza alla controinteressata ed illegittimamente annullati voti di preferenza al ricorrente;
c – del verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale, per la parte relativa alla certificazione della votazione e dello scrutinio, nella parte in cui è stata determinata la cifra individuale dei candidati alla carica di consigliere comunale ovvero nella parte in cui, per la lista n. 7 sono stati attribuiti al ricorrente n. 250 preferente (cifra
individuale 1760) ed alla controinteressata Marcella De Angelis n. 259 preferenze (cifra individuale 1769); d – ove e per quanto occorra, dei verbali dell’Ufficio Elettorale Centrale, con i quali
sono state respinte le istanze depositate dal ricorrente dirette al controllo sulla
corretta attribuzione dei voti di preferenza;
e – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali;
nonché per l’annullamento parziale degli atti ed operazioni elettorali ovvero per la correzione del risultato elettorale, previa riassegnazione delle preferenze (illegittimamente annullate al ricorrente ed illegittimamente assegnate alla controinteressata) ovvero con la proclamazione del ricorrente alla carica di Consigliere Comunale in luogo della Sig.ra Marcella De Angelis, con i provvedimenti conseguenti e, comunque, per ogni altra conseguente statuizione di
legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Terza Sottocommissione Elettorale Circondariale di Nocera Inferiore, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Salerno e dell’Ufficio Centrale Elettorale per l’elezione del Sindaco e del Consiglio
Comunale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2025 il dott. Antonio Andolfi e
uditi per le parti i difensori Fortunato Marcello (in dichiarata sostituzione di Gioia);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso depositato il 20 settembre 2024, Marcello Bove impugna il verbale delle operazioni dell’Ufficio elettorale centrale con il quale, in data 10 luglio 2024, è stato proclamato sindaco di Nocera Superiore il candidato Gennaro D’Acunzi e, in data 22 luglio 2024, sono stati eletti 16 consiglieri comunali di Nocera Superiore,
nella parte in cui, per la lista numero 7, è stata proclamata consigliere comunale la candidata Marcella De Angelis, in luogo del ricorrente, candidato alla carica di consigliere comunale nella lista numero 7 “ci siamo” per le elezioni del consiglio comunale di Nocera Superiore, svoltesi in data 8 giugno e 9 giugno 2024, per il
primo turno, e in data 23 giugno e 24 giugno 2024, per il turno di ballottaggio.
Congiuntamente al verbale, il ricorrente impugna gli atti del procedimento elettorale nella parte in cui sarebbero stati illegittimamente attribuiti voti di preferenza alla controinteressata e illegittimamente annullati voti di preferenza al
ricorrente. Chiede quindi l’annullamento parziale degli atti e delle operazioni elettorali e la correzione del risultato elettorale, previa riassegnazione delle preferenze che sarebbero state illegittimamente assegnate o annullate, con la proclamazione alla carica di consigliere comunale in luogo della controinteressata.
Con decreto presidenziale del 20 settembre 2024, il Tribunale amministrativo regionale fissa l’udienza del 23 ottobre 2024 per la discussione della causa, nomina il consigliere relatore e ordina al ricorrente di notificare il ricorso entro 10 giorni,
con il deposito, nei 10 giorni successivi, della prova della notificazione. Il ricorrente notifica il 24 settembre 2024 il ricorso elettorale al Comune di Nocera Superiore, all’Ufficio centrale elettorale e alla controinteressata Marcella De Angelis e deposita lo stesso giorno la prova dell’adempimento al decreto presidenziale, depositando successivamente il perfezionamento della notifica nei
confronti della controinteressata, avvenuto in data 26 settembre 2024. Gli uffici elettorali statali si costituiscono in giudizio il 26 settembre 2024. La controinteressata, non costituita in giudizio, chiede ed ottiene l’accesso al fascicolo processuale in data 7 ottobre 2024. Parte ricorrente, preliminarmente, richiama giurisprudenza per cui le dichiarazioni sostitutive di atto notorio costituiscono principio di prova nel giudizio elettorale, purché provenienti da soggetti che hanno effettivamente assistito alle operazioni
elettorali, sia nella qualità di scrutatori o rappresentanti di lista, sia a titolo di
cittadini elettori presenti volontariamente allo spoglio delle schede.
Con il primo motivo, parte ricorrente deduce la illegittimità del risultato elettorale dai voti di preferenza che gli sarebbero stati illegittimamente annullati. Premesso di essere stato classificato, nell’ambito della lista numero 7 “ci siamo” con un distacco di soli 9 voti dalla candidata Marcella De Angelis, proclamata consigliere comunale, il ricorrente deduce l’illegittimo annullamento di almeno 14 voti di preferenza validi. In particolare, con una prima censura, richiama la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata da una elettrice della sezione numero 10, presente all’operazioni di scrutinio, da cui risulta che ella avrebbe assistito all’annullamento
di almeno 9 voti di preferenza al candidato Matteo Bove, in quanto oltre al simbolo della lista numero 7 “ci siamo” sarebbe stato sbarrato anche il simbolo di altra lista della coalizione, la lista denominata “oltre Gennaro D’Acunzi”. L’annullamento
sarebbe, ad avviso del ricorrente, illegittimo, in quanto l’articolo 57 del d.p.r.
numero 570 del 1960 avrebbe chiarito che, se l’elettore ha segnato più di un
contrassegno di lista ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati. In tal caso, quindi, non solo sarebbe valido il voto accordato alla lista di appartenenza del candidato preferito, ma sarebbe altrettanto valida la preferenza in
tal modo attribuita. Con una seconda censura, il ricorrente richiama la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa da una elettrice della sezione numero 19, presente alle operazioni
di scrutinio, da cui risulta che ella avrebbe assistito all’annullamento di almeno 5 voti di preferenza al candidato Matteo Bove in quanto, oltre al simbolo della lista numero 7 “ci siamo”, sarebbe stato sbarrato anche il simbolo di altra lista della
coalizione, la lista “oltre Gennaro D’Acunzi”. Anche tale annullamento di
preferenze sarebbe illegittimo, per le ragioni già precedentemente dedotte.
Con il secondo motivo, il ricorrente impugna i voti di preferenza che sarebbero
stati illegittimamente attribuiti alla controinteressata.
In particolare, nella sezione numero 13, in base alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa da un elettore della sezione, presente all’operazioni di scrutinio, risulta che tale elettore avrebbe assistito all’attribuzione di almeno 15 voti di preferenza alla candidata Marcella De Angelis, nonostante queste preferenze
fossero state espresse nel riquadro di altra lista appartenente alla coalizione, diversa dalla lista in cui la candidata si era presentata alle elezioni. Infatti, pur trattandosi di candidata iscritta nella lista “ci siamo”, ella si sarebbe visti attribuire 10 voti di
preferenza assegnati nell’ambito della lista “oltre Gennaro D’Acunzi” e almeno 5 voti di preferenza assegnati nell’ambito di altre liste della coalizione sostenente il
candidato sindaco D’Acunzi. Ad avviso del ricorrente, in base all’articolo 57,
comma 4, del d.p.r. numero 570 del 1960, tali preferenze avrebbero dovuto essere
annullate, in quanto la norma dispone che sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata. Oltretutto, nel caso di specie, nell’ambito della coalizione sarebbe stata presente altra candidata con lo
stesso cognome De Angelis, presentatasi nella lista numero 4 “adesso Gennaro D’Acunzi”. Altro indizio della illegittima attribuzione di preferenze alla controinteressata sarebbe la discrepanza tra il numero di voti di preferenza attribuiti ai candidati di sesso maschile, tra i quali un candidato presentatosi alle elezioni in
abbinamento con la controinteressata e il numero di voti complessivamente attribuiti alla lista.
La causa è trattata all’udienza pubblica del 23 ottobre 2024.
In esito all’udienza, il Tribunale, con ordinanza istruttoria numero 1989 del 24
ottobre 2024, dispone una verificazione, sulla premessa che, nel caso specifico,
parte ricorrente ha assolto l’onere di specificità dei motivi, indicando le sezioni di riferimento, il numero delle schede contestate e la natura dei vizi denunciati, mentre ha assolto l’onere del principio di prova allegando dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dal contenuto sufficientemente preciso e dettagliato, tanto da legittimare l’attività istruttoria del giudice amministrativo.
Questo Giudice, pertanto, dispone la verificazione delle schede votate nelle sezioni oggetto di contestazione, chiedendo all’Ufficio Elettorale della Prefettura di Salerno di accertare quanto segue:
Nella sezione numero 10, quale sia il numero delle preferenze conseguite dal candidato Matteo Bove, risultante dall’esame delle schede elettorali posto a confronto con il verbale delle operazioni elettorali, accertando l’eventuale presenza
di schede, nel limite di 9, sulle quali l’elettore, pur scrivendo il nome del candidato
a titolo di preferenza, abbia contrassegnato con il proprio voto, oltre il simbolo
della lista numero 7 “Ci siamo” anche il simbolo della lista n. 5 “Oltre Gennaro D’Acunzi”; verificando se queste eventuali preferenze siano state attribuite o meno al candidato Matteo Bove;
Nella sezione numero 19, quale sia il numero delle preferenze conseguite dal candidato Matteo Bove, risultante dall’esame delle schede elettorali posto a confronto con il verbale delle operazioni elettorali, accertando l’eventuale esistenza di schede, nel limite di 5, sulle quali l’elettore, pur scrivendo il nome del candidato
a titolo di preferenza, abbia contrassegnato con il proprio voto, oltre il simbolo della lista numero 7 “Ci siamo” anche il simbolo della lista n. 5 “Oltre Gennaro D’Acunzi”; verificando se queste eventuali preferenze siano state attribuite o meno al candidato Matteo Bove;
Nella sezione numero 13, quale sia il numero delle preferenze conseguite dalla
candidata Marcella De Angelis, risultante dall’esame delle schede elettorali posto a
confronto con il verbale delle operazioni elettorali, accertando l’eventuale esistenza
di schede sulle quali l’elettore, pur scrivendo il nome della candidata De Angelis a titolo di preferenza, abbia contrassegnato con il proprio voto, anziché il simbolo della lista numero 7 “Ci siamo”, nel limite di 10 voti, il contrassegno della lista “Oltre Gennaro D’Acunzi” o abbia contrassegnato con il proprio voto, nel limite di 5 voti, il simbolo di altre liste appartenenti alla coalizione che ha sostenuto il
candidato sindaco D’Acunzi; verificando se queste eventuali preferenze siano state attribuite o meno alla candidata Marcella De Angelis. La verificazione viene eseguita regolarmente, come risulta dalla documentazione depositata in giudizio il 12 novembre e il 19 novembre 2024. Parte ricorrente, con memoria notificata alle controparti il 6 dicembre 2024 e depositata lo stesso giorno, a valere anche come motivi aggiunti, ricevuti dalla
controinteressata il 12 dicembre 2024, alla luce del risultato della verificazione,
insiste per l’accoglimento del ricorso, rappresentando quanto segue: la
verificazione avrebbe accertato che nella sezione numero 13 sono state riscontrate 41 schede con voto di preferenza a favore della candidata De Angelis, in luogo dei 50 voti attribuiti; nella sezione numero 19 la verificazione avrebbe accertato che i
voti di preferenza espressi a favore del ricorrente sono 27, in luogo delle 26 preferenze attribuite. Tale accertamento sarebbe sufficiente per l’elezione del icorrente, in quanto la differenza di preferenza con la controinteressata era pari a 9 voti. Ad ulteriore specificazione dei motivi già articolati con il ricorso, il ricorrente
propone motivi aggiunti, deducendo censure che sarebbero derivanti da quelle proposte con il ricorso introduttivo. Sui voti di preferenza che sarebbero stati illegittimamente annullati al ricorrente, rileva che nella sezione numero 10 sarebbe stata illegittimamente annullata una scheda con voto di preferenza a favore del ricorrente Bove espresso nel riquadro della lista numero 5 “oltre” senza barrare
alcun simbolo, mentre nella sezione numero 19 non sarebbe stata attribuita al
ricorrente una preferenza espressa con il nome del candidato Bove nel riquadro della lista numero 5 “oltre” senza barrare alcun simbolo; in base all’articolo 57 deld.p.r. numero 570 del 1960, essendo Matteo Bove l’unico candidato con questo
cognome, dovrebbero essergli attribuiti altri 2 voti di preferenza. Inoltre dalla verificazione risultano, nella sezione numero 19, votate 27 schede con preferenza a favore del ricorrente, mentre gliene sono state attribuite soltanto 26.
Complessivamente, quindi, al ricorrente andrebbero assegnate tre preferenze in più, una illegittimamente annullata nella sezione numero 10 e due illegittimamente non attribuite nella sezione numero 13. Con riferimento ai voti di preferenza che
sarebbero stati illegittimamente attribuiti alla controinteressata, il ricorrente
richiama il risultato della verificazione da cui risulterebbero, nella sezione numero 13, soltanto 41 voti di preferenza validi a favore della candidata De Angelis, rispetto ai 50 voti di preferenza attribuiti. Alla candidata De Angelis, quindi, dovrebbero essere sottratti nove voti di preferenza, illegittimamente attribuiti. Il ricorso, integrato con i motivi aggiunti, è trattato, nel merito, all’udienza pubblica dell’8 gennaio 2025, passando in decisione.
DIRITTO
Il ricorrente, candidato al consiglio comunale di Nocera Superiore nella lista numero 7, “ci siamo” chiede l’annullamento del provvedimento di proclamazione degli eletti e dei verbali delle operazioni elettorali nella parte in cui risulta eletta
consigliere comunale, per la stessa lista “ci siamo”, la candidata Marcella De Angelis in luogo del ricorrente, chiedendo la correzione del risultato elettorale e la
proclamazione alla carica di consigliere comunale al posto della controinteressata.
Con il provvedimento impugnato sono stati proclamati eletti consiglieri comunali
per la lista numero 7, denominata “ci siamo”, i candidati Galante Oliva e Marcella De Angelis, essendo stati attribuiti alla suddetta lista 2 seggi.
La seconda candidata eletta, Marcella De Angelis, risulta dal verbale delle operazioni elettorali seconda classificata per numero di preferenze nell’ambito della lista, con 259 voti di preferenza.
Il ricorrente Matteo Bove risulta terzo classificato e primo dei non eletti nell’ambito della stessa lista, con 250 voti di preferenza.
La differenza tra l’ultima candidata eletta, controinteressata al ricorso, e il ricorrente è dunque pari a 9 voti di preferenza.
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la illegittima sottrazione di alcuni voti di preferenza che gli sarebbero stati riconosciuti dagli elettori. Nello specifico, nella sezione numero 10, sarebbero stati illegittimamente non assegnati al
ricorrente alcuni voti di preferenza, in quanto alcuni elettori, oltre a segnare il
simbolo della lista numero 7 “ci siamo” avrebbero segnato il simbolo di altra lista
della coalizione, la lista numero 5 denominata “oltre”.
Anche nella sezione numero 19 non sarebbero stati assegnati al ricorrente alcuni voti di preferenza espressi dagli elettori che, oltre a segnare il simbolo della lista numero 7 “ci siamo”, avrebbero segnato anche il simbolo della lista “oltre”, appartenente alla stessa coalizione.
Illegittimamente tali voti di preferenza non sarebbero stati assegnati al ricorrente, in violazione dell’articolo 57 del d.p.r. numero 570 del 1960 che, per il caso in cui l’elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più
preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto delle liste, prescrive che il voto sia attribuito alla lista cui appartengono i candidati nominativamente indicati,
per cui anche i voti di preferenza espressi dovrebbero essere ritenuti validi.
Il numero di voti di preferenza non assegnati, indicativamente stimato nel ricorso, viene precisato con i motivi aggiunti, proposti in esito alla verificazione, laddove il ricorrente precisa che, nella sezione numero 10, si tratterebbe di una scheda recante la preferenza a favore del ricorrente espressa nel riquadro della lista “oltre” senza
che sia stato barrato alcun simbolo. Quanto alla sezione numero 19, il ricorrente rileva che la verificazione ha accertato che sarebbero state votate 27 schede con preferenza a favore del ricorrente, mentre lo scrutinio ha attribuito al ricorrente stesso soltanto 26 voti di preferenza. Inoltre, sempre nella sezione numero 19, non
sarebbe stata assegnata al ricorrente una preferenza espressa scrivendo il nome del candidato nel riquadro della lista “oltre” senza barrare alcun simbolo. Complessivamente, quindi, qualora fosse accertata la fondatezza delle censure articolate nel primo motivo, dovrebbero essere assegnate al ricorrente 3 preferenze
in più di quelle attribuite in sede di scrutinio.
Ritiene il Collegio che il ricorrente abbia parzialmente modificato il motivo di impugnazione in seguito al risultato della verificazione, ma nei limiti di ammissibilità della precisazione delle censure consentita dal giudizio elettorale. Infatti, per un costante orientamento giurisprudenziale, affermato dal Consiglio di Stato sin dalla sentenza 30/07/1982, n. 622, se è vero che le controversie relative alla materia elettorale non si sottraggono all’applicazione della regola della
precisazione dei motivi d’impugnazione, il requisito della specificità dei motivi deve essere valutato in tali controversie con criteri di elasticità, essendo sufficiente l’indicazione del tipo di errore e dell’incidenza di questo sul procedimento elettorale, fatta salva l’ulteriore precisazione dei motivi e l’indicazione di vizi nuovi
e diversi conosciuti nel corso del giudizio, che devono essere tempestivamente prospettati con motivi aggiunti.
Nel caso controverso, il ricorrente aveva contestato il risultato dello scrutinio nella
sezione numero 10 e nella sezione numero 19 deducendo la violazione dell’articolo
57 del d.p.r. numero 570 del 1960, censurando la mancata attribuzione di alcune
preferenze espresse a suo favore dagli elettori in quanto, pur essendo stato scritto il nome del candidato ricorrente sulla scheda, sarebbero stati barrati i simboli di due liste. Nella precisazione delle censure il ricorrente lamenta la mancata attribuzione, in tali sezioni, di tre voti di preferenza, espressi scrivendo il nome del candidato
ricorrente sulla scheda ma senza che sia stato barrato il simbolo di alcuna lista.La questione è leggermente diversa in punto di fatto, ma, in termini giuridici, si risolve nell’accertamento della eventuale violazione di due norme connesse recate dall’articolo 57 del d.p.r. numero 570 del 1960. La disposizione richiamata prevede innanzitutto che, se l’elettore non ha indicato
alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati
compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale
appartengono i preferiti. Successivamente, la disposizione normativa prosegue recando l’ulteriore norma che, se l’elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.
Le norme richiamate stabiliscono il principio per cui, in caso di ambigua attribuzione del voto di lista, per non essere stato segnato alcun simbolo oppure per essere stati segnati due simboli contemporaneamente, soccorre al riconoscimento
della volontà dell’elettore l’espressione del voto di preferenza e, di conseguenza, il voto è assegnato alla lista cui appartengono i candidati preferiti. Ciò in quanto (Cons. Stato, Sez. II, 03/11/2022, n. 9636) l’attuale disciplina in materia elettorale è ispirata al principio generale del favore per la validità del voto, nel senso che il suffragio deve essere considerato valido ogni qualvolta se ne possa
desumere la volontà effettiva dell’elettore, dovendo salvaguardarsi la volontà del
cittadino elettore ogni qualvolta le anomalie contenute nella scheda possano trovare
ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l’elettore ha espresso il voto, tenendo conto dell’esigenza di assicurare valore alle scelte effettuate anche da coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per l’espressione del voto; le ipotesi di nullità del voto sono configurabili come
eccezione al principio della salvaguardia di esso e devono essere circoscritte agli specifici casi in cui segni, scritture o errori siano tali da essere intesi in modo inoppugnabile e univoco come volontà dell’elettore di far riconoscere il proprio suffragio ovvero da non trovare alcuna ragionevole spiegazione. In applicazione di questo principio giuridico si ritengono validamente attribuibili ad
un candidato le preferenze a suo favore espresse dall’elettore qualora il nome del candidato sia stato scritto sulla scheda, pur senza che sia stato barrato il simbolo di alcuna lista oppure qualora siano state barrati contemporaneamente i simboli di due
liste, essendo in tali casi, per espressa previsione di legge, validamente attribuibili i voti alla lista di appartenenza del candidato. Ne consegue la validità anche del voto
di preferenza in tal modo espresso.
Diversamente deve essere considerata l’ipotesi di espressione di voti di preferenza a candidati non compresi nella lista votata.
L’articolo 57 del Testo unico per le elezioni comunali dispone, infatti, la inefficacia delle preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata. Così ricostruito il quadro giuridico, occorre accertare il risultato della verificazione, in relazione ai quesiti posti al verificatore. Per la sezione numero 10 era stato chiesto di accertare il numero di preferenze conseguite dal candidato Bove, ponendo a confronto il verbale delle operazioni elettorali con l’esame delle schede votate, verificando l’eventuale presenza di schede nelle quali, pur essendo stato scritto il nome del candidato Bove, sia stato
contrassegnato con il voto, oltre il simbolo della lista “ci siamo” anche il simbolo della lista “oltre”.
Dalla verificazione è risultato che sono state attribuite al candidato Bove 17 preferenze, corrispondenti a 17 schede con il voto di preferenza espresso a suo favore. Non è stata rinvenuta nessuna scheda votata nel senso indicato nel quesito,
ovvero con simbolo barrato per entrambe le liste “ci siamo” e “oltre” e indicazione di preferenza per Bove.
Il verificatore, peraltro, oltre a rispondere al quesito nel senso appena indicato, ha rilevato la presenza di altre 3 schede, sottoposte al giudizio del Tribunale. Una prima scheda reca il voto per la lista “oltre” con preferenza per il candidato Bove. Il voto di preferenza non è valido in quanto, come già chiarito, l’articolo 57
del testo unico elettorale comunale prevede la inefficacia delle preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata. Una seconda scheda reca il voto per la lista “oltre” con preferenza illeggibile. Anche in questo caso non si pone alcuna questione sulla attribuzione del voto di preferenza, oggettivamente incomprensibile. Diversamente deve essere considerata la terza scheda nella quale, pur non essendo
stato segnato il simbolo di alcuna lista, risulta scritto il nome del candidato Bove nel riquadro della lista “oltre”.
Questo caso rientra nella fattispecie astratta prevista dall’articolo 57 del Testo unico, laddove si dispone che, nel caso in cui l’elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.
Quindi deve ritenersi irrilevante, al fine della ricostruzione della volontà dell’elettore, la scrittura dei nomi dei candidati in un riquadro diverso da quello della lista di appartenenza, trattandosi della ipotesi di mancata espressa attribuzione di un voto di lista accompagnato dalla espressa indicazione di voti di preferenza. In
questo caso il voto di preferenza è valido e si estende alla lista di appartenenza dei candidati preferiti.
In conclusione, limitatamente alla sezione numero 10, pur non essendosi rinvenuta
alcuna scheda rientrante, in senso stretto, nella fattispecie delimitata con il quesito di verificazione, deve ritenersi attribuibile al candidato Bove una preferenza in più di quelle riconosciute in sede di scrutinio.
Si deve ora esaminare il risultato della verificazione eseguita sullo scrutinio relativo alla sezione numero 19. Anche per la sezione numero 19 era stato chiesto di accertare il numero di
preferenze conseguite dal candidato Bove, ponendo a confronto il verbale delle operazioni elettorali con l’esame delle schede votate, verificando l’eventuale presenza di schede nelle quali, pur essendo stato scritto il nome del candidato Bove, sia stato contrassegnato con il voto, oltre il simbolo della lista “ci siamo” anche il
simbolo della lista “oltre”.
Il verificatore ha risposto al quesito accertando che dalle tabelle di scrutinio e dal verbale delle operazioni elettorali risultano attribuite al candidato Bove 26 preferenze mentre, dalla verifica di tutte le schede, sarebbero emerse 27 schede con voto di preferenza a favore di Bove. Il verificatore, oltre a rispondere nel senso appena indicato al quesito, ha rilevato la presenza di altre 4 schede, non rientranti nell’ipotesi prevista in sede di formulazione del quesito. Per 3 di queste 4 schede non è contestabile la mancata attribuzione del voto di preferenza al ricorrente. Nella prima, infatti, è stato barrato il simbolo della lista “adesso” con indicazione della preferenza per Bove. Il voto di preferenza non è valido in quanto, come già chiarito, l’articolo 57 del Testo unico elettorale comunale prevede la inefficacia delle preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata. Anche per la seconda scheda non si pone alcuna possibilità di contestazione, essendo stato barrato il simbolo della lista “oltre” con indicazione di preferenza a favore del candidato Bove nel riquadro della lista “ci siamo”. In questo caso è valido il voto di lista, ma non è valido il voto di preferenza, in quanto espresso a favore di un candidato non presente nella lista votata. Neppure la terza scheda può essere contestata per la mancata attribuzione
del voto di preferenza al ricorrente. In questa scheda risulta barrato il simbolo della lista “oltre” con indicazione di preferenza a favore del candidato Bove. Anche questo voto di preferenza è inefficace perché il ricorrente non è compreso tra i candidati della lista “oltre”.
Diversamente deve essere valutata la quarta scheda cui si fa riferimento nella verificazione. In questa scheda non è barrato il simbolo di alcuna lista, ma risulta espresso un voto di preferenza a favore del candidato Bove, oltre che a favore di
un’altra candidata presente nella lista “ci siamo” mediante scrittura dei nomi dei candidati nel riquadro della lista “oltre”.
Questo caso rientra nella fattispecie astratta prevista dall’articolo 57 del Testo unico, laddove si dispone che, nel caso in cui l’elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.
Quindi deve ritenersi irrilevante, al fine della ricostruzione della volontà dell’elettore, la scrittura dei nomi dei candidati in un riquadro diverso da quello della lista di appartenenza, trattandosi della ipotesi di mancata espressa attribuzione di un voto di lista accompagnato dalla espressa indicazione di voti di preferenza. In
questo caso il voto di preferenza è valido e si estende alla lista di appartenenza dei candidati preferiti.
Accertata, quindi, la mancata attribuzione di un voto di preferenza al ricorrente nella sezione numero 19, si deve rilevare, peraltro, che il Collegio non condivide la risposta al quesito posto al verificatore limitatamente alle 27 schede con voto di preferenza espresso a favore del candidato Bove. Dall’esame delle 27 schede che, ad avviso del verificatore, recherebbero l’attribuzione valida della preferenza al ricorrente, risulta che la scheda numero 25 delle 27 depositate agli atti processuali si presenta nei termini seguenti: risulta
barrato il simbolo della lista “oltre” con il nome del candidato Bove scritto nel riquadro della lista “ci siamo”. Il voto di preferenza così espresso non è valido, essendo stata espressamente votata la lista “oltre”. Come già chiarito, ai sensi dell’articolo 57 del Testo unico elettorale comunale, è inefficace il voto di preferenza espresso a favore di un candidato non compreso nella lista votata.
In conclusione, con riferimento alla sezione numero 19, diversamente da quanto ritenuto dal verificatore, è stata accertata la legittima attribuzione al candidato
Bove di 26 voti di preferenza, anziché dei 27 rilevati dal verificatore, ma è stata altresì accertata la mancata attribuzione allo stesso candidato di un ulteriore voto di preferenza, per cui lo scrutinio della sezione numero 19 andrebbe corretto con l’aggiunta di un voto di preferenza a favore del candidato ricorrente.
Complessivamente, quindi, il giudizio sul primo motivo si conclude con l’accertamento della mancata attribuzione al ricorrente di 2 voti di preferenza, espressi nei limiti di validità fissati dall’articolo 57 del Testo unico delle elezioni. Essendo lo scarto di voti di preferenza tra il candidato ricorrente e quello controinteressato pari a 9 voti, per l’eventuale accoglimento del ricorso è necessario accertare la fondatezza del secondo motivo di impugnazione del risultato elettorale. Con il secondo motivo, il ricorrente impugna i voti di preferenza che sarebbero
stati illegittimamente attribuiti alla controinteressata.
Nello specifico, nella sezione numero 13, sarebbero stati attribuiti alla candidata Marcella De Angelis circa 15 voti di preferenza invalidi, in quanto il cognome della candidata sarebbe stato scritto sulla scheda su cui sarebbe stato barrato il simbolo di una lista diversa da quella di appartenenza oppure il cognome della candidata sarebbe stato scritto sul riquadro di altra lista. L’indicazione del cognomeDe Angelis senza l’individuazione della lista votata impedirebbe la valida
attribuzione del voto di preferenza, essendo presente nelle liste della coalizione un’altra candidata con lo stesso cognome De Angelis.
A giudizio del Collegio, per l’accertamento dell’eventuale fondatezza del motivo, tenuto conto che l’articolo 57 del testo unico per le elezioni comunali dispone la inefficacia delle preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella
votata, è necessario fare riferimento al risultato della verificazione.
Per la sezione numero 13 era stato chiesto al verificatore di accertare il numero delle preferenze conseguite dalla candidata Marcella De Angelis, verificando l’eventuale esistenza di schede sulle quali l’elettore, pur scrivendo il nome della candidata De Angelis a titolo di preferenza, abbia contrassegnato con il proprio voto, anziché il simbolo della lista “ci siamo”, il simbolo della lista “oltre” oppure
di altra lista appartenente alla coalizione che ha sostenuto lo stesso candidato sindaco, verificando se queste eventuali preferenze siano state attribuite o meno alla candidata Marcella De Angelis.
In risposta al quesito, il verificatore ha riscontrato la mancata corrispondenza delle schede votate con espressione della preferenza per Marcella De Angelis, in numero pari a 41, rispetto alle preferenze attribuite alla candidata risultanti dal verbale delle
operazioni elettorali, pari a 50. Essendo pacifica la valida attribuzione di almeno 41 preferenze alla candidata
controinteressata, il Collegio deve ora giudicare, in base a quanto rilevato dal
verificatore e dall’esame delle 9 schede controverse, il numero delle preferenze
effettivamente spettanti alla candidata nella sezione numero 13.
Risultano innanzitutto agli atti 4 schede nelle quali l’elettore ha contrassegnato il simbolo della lista “oltre” ed ha scritto sulla scheda il cognome della candidata De Angelis. In sede di scrutinio, questi 4 voti di preferenza sono stati attribuiti alla candidata controinteressata, ma essi sono invalidi, ai sensi dell’articolo 57 del d.p.r. numero 570 del 1960 che dispone, come più volte ricordato, la inefficacia dei voti d i preferenza per candidati compresi in una lista diversa da quella votata. Risulta, inoltre, una quinta scheda sulla quale l’elettore, pur scrivendo il cognome
De Angelis a titolo di preferenza, ha contrassegnato il simbolo della lista “oltre”. Anche questo voto è stato erroneamente attribuito alla candidata controinteressata, essendo invalido per la stessa ragione.
È presente, quindi, una sesta scheda in cui non è stata votata alcuna lista, ma, nel
riquadro della lista “oltre”, sono stati scritti i nomi dei candidati Villani e De
Angelis. Il voto di preferenza, in sede di scrutinio, è stato attribuito alla candidata controinteressata, ma questo voto di preferenza non è valido, non essendo attribuibile alla candidata Marcella De Angelis, in quanto risulta candidata al consiglio comunale per la lista “adesso” la candidata Pasqualina De Angelis. Nella stessa lista “adesso” risulta presente anche il candidato Villani. Erroneamente,
dunque, in sede di scrutinio, è stato attribuito a Marcella De Angelis un voto di preferenza che l’elettore avrebbe voluto esprimere a favore della quasi omonima candidata Pasqualina De Angelis.
Sono presenti, inoltre, una settima e un’ottava scheda in cui non risulta barrato il simbolo di alcuna lista, ma, nel riquadro della lista “oltre” sono scritti i nomi, a titolo di preferenza, dei candidati Oliva e De Angelis. Legittimamente, in sede di scrutinio, questi voti di preferenza sono stati attribuiti alla candidata Marcella De
Angelis, in applicazione della norma recata dall’articolo 57 del d.p.r. numero 570 del 1960 per cui, se l’elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti. In questo caso sia il candidato Oliva, sia la candidata Marcella De Angelis appartengono alla stessa lista “ci siamo” per cui si deve ritenere che gli elettori abbiano inteso attribuire il voto di preferenza a questi due candidati piuttosto che alla candidata Pasqualina De Angelis compresa in una lista diversa da quella di appartenenza dei suddetti.
È presente, infine, una nona scheda sulla quale l’elettore ha barrato il simbolo di due liste, la lista “oltre” e la lista “ci siamo”, scrivendo i nomi dei candidati Oliva e De Angelis nel riquadro della lista “ci siamo”. Questo voto di preferenza è stato legittimamente attribuito, in sede di scrutinio, alla candidata Marcella De Angelis,
in applicazione della norma recata dall’articolo 57 del Testo unico elettorale per cui, se l’elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati. In questo caso l’elettore, pur avendo segnato i contrassegni di due liste, ha scritto, a titolo di preferenza, i nomi di due candidati appartenenti alla lista “ci siamo”, per cui si deve intendere che abbia
voluto esprimere il voto di preferenza alla candidata Marcella De Angelis, piuttosto che alla quasi omonima Pasqualina De Angelis, compresa in una lista diversa da quelle segnate con il voto.
In conclusione, il giudizio sulle 9 schede controverse si deve concludere con la valutazione della invalidità di 6 voti di preferenza assegnati alla candidata Marcella De Angelis e con la conferma della validità degli altri 3 voti di preferenza. Pertanto, ferma restando la indiscussa attribuzione alla candidata Marcella De Angelis di 41 voti di preferenza nella sezione numero 13, si devono ritenere
spettanti alla stessa candidata altri 3 voti, per un totale di 44 voti di preferenza, in luogo dei 50 voti di preferenza riconosciuti nel verbale delle operazioni elettorali. Dall’esame congiunto del primo e del secondo motivo di ricorso si desume che al candidato ricorrente Matteo Bove sono stati illegittimamente negati 2 voti di
preferenza, 1 nella sezione numero 10 e 1 nella sezione numero 19, mentre alla candidata controinteressata Marcella De Angelis sono stati illegittimamente attribuiti 6 voti di preferenza in più di quelli spettanti, nella sezione numero 13. onsiderato che il verbale delle operazioni elettorali ha riconosciuto alla candidata
Marcella De Angelis 259 voti di preferenza ed ha riconosciuto al candidato Matteo Bove 250 voti di preferenza, l’eventuale correzione del risultato elettorale restituirebbe alla candidata Marcella De Angelis 253 voti di preferenza e al candidato Matteo Bove 252 voti di preferenza, insufficienti a colmare la differenza risultante dallo scrutinio. Il ricorso, quindi, deve essere respinto, per l’infondatezza delle censure dedotte al fine di dimostrare che almeno 9 voti di preferenza avrebbero dovuto essere legittimamente sottratti alla controinteressata oppure assegnati al ricorrente per
consentire al ricorrente stesso di essere classificato al secondo posto, per numero di preferenze, nell’ambito della lista dei candidati al consiglio comunale “ci siamo” e conseguire l’elezione all’organo rappresentativo. Le spese processuali, tenuto conto della complessità della questione, devono essere interamente compensate tra le parti costituite.
Connettiamoci
Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.
Categorie
- Agro Nocerino Sarnese
- Albania-Italia
- Ambiente
- Angri
- Arte
- Articolo Principale
- Avellino
- Barra
- Basilicata
- Bellezza
- Bracigliano
- Business
- Calabria
- calcio
- Campania
- Castel San Giorgio
- Castellammare
- Cava de' Tirreni
- Cinema
- Comunicati
- concerti
- Conza della Campania
- Corbara
- Coronavirus
- Cronaca
- Cultura
- Dall'Italia e dal Mondo
- Economia
- energia rinnovabile
- Enogastronomia
- Eventi
- Femminile
- gaming
- Giovanile
- Gragnano
- Il Punto di Vista
- Innovazione e tecnologia
- Ischia
- Italia
- L'Editoriale
- Libri
- Mercato San Severino
- Meta
- Mondo
- Montoro
- Musica
- Napoli
- Napoli e provincia
- Natale2024
- Nocera Inferiore
- Nocera Superiore
- Pagani
- Papa
- Pinacoteca
- Politica
- Pompei
- Premiazione
- Presepe vivente
- Psicologia
- Roccapiemonte
- Roma
- RUBRICHE
- Sala Nervi
- Salerno
- Salerno e provincia
- Salone dei Marmi
- Salute e benessere
- San Marzano sul Sarno
- San Valentino Torio
- Sanità
- Sant'Egidio del Monte Albino
- Sarno
- Scafati
- Scuola
- Siano
- Sociale
- Solidarietà
- Somma Vesuviana
- Sorrento
- Sponsor
- Sport
- Striano
- Teatro
- Teatro
- Tecnologia
- Torino
- tradizione
- Turismo
- Università
- Vaticano
- VIDEO