Per un giorno, almeno in aula consiliare, s’è parlato d’altro. L’unico accenno a vicende extra, lo ha fatto la dottoressa Troisi in fase di proclamazione degli eletti: al posto dell’ineleggibile Gaetano Montalbano, subentra il figlio Nello, peraltro oggi assente. Una soluzione forse transizione, che consente alla città di evitare la iattura immediata di un commissariamento e dell’annullamento delle elezioni appena svolte e all’amministrazione D’Acunzi di cominciare a operare. Le vicende extra, però restano sullo sfondo, Rosario Danisi conferma la volontà di proseguire nella battaglia legale, sostenendo con forza, anche di argomenti cioè di precedenti in materia, tendente a ottenere la definizione, secondo la legge Severino, di incandidabilità per Gaetano Montalbano. Le richieste di Danisi, sulla scorta di quel che decideranno gli avvocati, potranno essere di due tipi: annullamento delle elezioni (operazione che potrebbe avvenire tra un anno e mezzo massimo due anni riportare la città al voto dopo aver consumato il viatico tra Tar e Consiglio di Stato) oppure nuova ripartizione dei seggi non tenendo conto dei voti presi da Montalbano e dalle sue liste al primo turno (operazione complicata). Di diverso peso, destinati al massimo a cambiare la composizione della nuova maggioranza in un paio di elementi, sarebbe la situazione di inelegibilità per l’avvocato Giuseppe Senatore (incompatibile la carica di vice presidente del Consorzio di Bonifica con quella di consigliere comunale, nel parlamentino cittadino gli subentrerebbe Gaetano Pedone, Sono «di stretta interpretazione e non ammette interpretazione estensiva attese le rilevanti limitazioni all’esercizio del diritto di ricoprire cariche pubbliche che la disposizione comporta. A tale riguardo, il Consiglio di Stato ha recentemente statuito che la disciplina dell’art. 4 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, relativa alla inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati, comportando una rilevante limitazione alla conferibilità di un incarico pubblico, deve essere interpretata in modo rigoroso, restando precluse opzioni ermeneutiche di carattere ampliativo, analogico o solo estensivo (Sez. V, 28 settembre 2016, n. 4009)»; sussiste «l’impossibilità di accedere ad un’interpretazione anche solo estensiva, che il massimo organo di giustizia amministrativa ha considerato imposta dalla natura stessa della norma citata, non si ritiene superabile. E ciò, pur tenuto conto del fatto che l’ANAC, la quale, ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 39/2013, esercita la vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto medesimo, ha invece considerato ammissibile un’interpretazione estensiva dell’art. 4 del d.lgs. n. 39/2013 in questione (Delibera n. 613/2016)
Altra situazione a rischio ? Quella di – Omissis (continuaiamo a non rendere pubblico il nome del consigliere in questione perchè si tratta di vicenda familiare, con un debito verso l’Ente Comune non sanato di circa 20mila euro come da sentenza da abbattimento in debito di una parte di edificio, vicenda arrivata addirittura fino al Consiglio di Stato durata anni (circola la battuta Porta a Porta). In tal caso il ricorso, sempre che la situazione non venga sanata, arriverebbe dal primo dei non eletti di una determinata lista (anche qui OMISSIS).