A seguito di un furto di una carta di credito con relativo codice PIN se i malviventi riescono a prelevare delle somme di denaro, il malcapitato non appena si accorge dell’accaduto deve immediatamente “bloccare” la carta, chiedendo la restituzione dei denari indebitamente prelevati.
Il consumatore deve rappresentare che nelle occasioni degli indebiti prelievi non sono arrivati messaggi telefonici e/o e-mail per avvisarlo di tali anomale operazioni; se solo fosse stato avvisato avrebbe potuto quantomeno provvedere ad un più tempestivo blocco della carta, prevenendo il compimento degli utilizzi fraudolenti successivi al primo.
Si può chiedere alla banca la condanna al rimborso/risarcimento dei prelievi e/o pagamenti non autorizzati e comunque da esso disconosciuti, quale perdita subita dall’istante dall’utilizzo indebito dello strumento di pagamento a seguito del suo furto, o la maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
La vigente disciplina richiede all’intermediario di fornire la duplice prova, non solo della corretta autenticazione ed esecuzione delle operazioni e della frode, ma anche del dolo o della colpa grave dell’utilizzatore.
Il Decreto n. 11/2010 prescrive, che la banca deve risarcire immediatamente l’importo dell’operazione al cliente, salvo casi di dolo o colpa grave da imputarsi al cliente.
La vicenda si deve inquadrare nella casistica del furto di strumenti di pagamento e, pertanto, dovrà essere valutata alla luce delle vigenti disposizione normative in materia di servizi di pagamento, con particolare riguardo agli artt. 10, comma 1 e 12, comma 3 del D. Lgs. n. 11 del 27.1.10 e Provvedimento attuativo della Banca d’Italia del 5.7.2011.
Illuminante la pronuncia del Tribunale Padova sez. II, 22/03/2017, (ud. 24/02/2017, dep. 22/03/2017), n. 792: “Va innanzi tutto evidenziato che la materia è regolata dal D.Lgs. n. 11 del 2010, con particolare riferimento agli artt. 7 e 10.
L’art. 7 pone a carico del cliente l’obbligo comunicare senza indugio il furto, l’appropriazione indebita o l’uso non autorizzato di uno strumento di pagamento non appena ne viene a conoscenza e deve adottare misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l’utilizzo dello strumento di pagamento non appena lo riceve.
D’altra parte in capo alla banca che presta il servizio incombono gli oneri probatori nel caso che il cliente neghi di avere autorizzato un’operazione di pagamento già eseguita; in particolare spetta alla banca dimostrare che l’operazione è stata autenticata, registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti; inoltre, il fatto che sia stato utilizzato per l’operazione uno strumento di pagamento registrato dalla banca non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l’operazione sia stata autorizzata dall’utilizzatore, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave agli obblighi di cui all’art. 7. Quanto alle perdite, l’art. 12 stabilisce che in caso in cui l’utilizzatore abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto agli obblighi di cui all’art. 7 con dolo o colpa grave egli sopporta tutte le perdite derivanti dalle operazioni non autorizzate, mentre nel caso che abbia agito senza dolo o colpa grave risponde della perdita fino a € 150,00”.
In effetti la banca, nell’esercizio delle proprie attività ed erogazioni, è tenuta ad osservare una diligenza di tipo tecnico (art. 1176 c.c.).
In questa ottica, tutto gli Istituti di Credito sono tenuti a proteggere i propri clienti attraverso l’adozione di misure idonee a garantire che tutte le operazioni compiute (sia esse online o allo sportello) siano riconducibili solo al cliente. Pertanto se la banca non riesce a provare che l’operazione abusiva o fraudolenta sia avvenuta con la complicità del cliente, o che quest’ultimo fosse stata autorizzata, è tenuta a risarcire il cliente di tutte le somme a questi sottratte.
La Presidente della Camera Civile di Nocera Inferiore
Avv. Veronica Avella