Ecco di cosa si tratta, lo riporta anche il quotidiano on line calabrese “Il Dispaccio”, ma la notizia era nell’aria. Bertony Renelus risulterebbe addirittura non tesserato. Un difetto di forma? Una clamorosa dimenticanza? In tutti i casi sarebbe davvero clamoroso tale errore da parte di una società blasonato come la Reggina 1914 che meriterebbe ben altro.
L’attaccante esterno francese, nella gara di domenica, è entrato al 67′ rilevando Grillo ma ha preso parte a molte altre gare finora. In caso di provvedimento positivo al 3 – 0 a tavolino per la Scafatese (come da norma), si dovrà capire cosa accadrà per gli altri incontri precedenti per i quali la società della città di Reggio Calabria andrebbe incontro a pesanti conseguenze.
Ecco come è possibile scovare l’intoppo (fonte IlDispaccio.it);
– “Digitando il nome di Bertony Renelus, il suo storico dice chiaramente che risulta svincolato a partire dallo scorso 1° luglio 2024. Con ultimo tesseramento risalente a dicembre 2023. Andiamo innanzitutto a vedere cosa dice il regolamento, prima di ipotizzare cosa possa essere accaduto. Concentrandoci sulla parola e sul concetto di tesseramento, che è la base per registrare un calciatore in una squadra di qualsiasi livello. Come l’uso dell’acqua per preparare un caffè. L’art.40 quater delle Noif è dedicato ad “Il tesseramento dei calciatori/calciatrici stranieri per le Società dilettantistiche“. Senza proporvi l’intero articolo, andiamo a mettere in corsivo il focus che può riguardare il caso specifico. Sottolineando che la regola riguarda soltanto gli stranieri comunitari da tesserare per le squadre di Serie D. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi” –