Cedibile e utilizzabile come sconto in fattura, spetta anche ai familiari e conviventi del possessore o detentore dell’immobile che sostengono la spesa. Ammissibili anche i costi per i materiali, la progettazione e le perizie
Le regole per le partite Iva – Ok al Superbonus anche per le persone che svolgono attività di impresa, arti e professioni per i lavori sulle parti comuni degli edifici deliberate dai condomini, se partecipano alla ripartizione delle spese in qualità di condòmini. Se i lavori invece interessano singole unità immobiliari, il bonus è riconosciuto limitatamente agli immobili estranei all’attività esercitata, appartenenti quindi solo alla sfera “privata”della vita dei contribuenti.
Per quali interventi – Il Superbonus spetta per interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare indipendente che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno; di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti; antisismici e di riduzione del rischio sismico.
Le spese accessorie – La detrazione si allarga fino a comprendere anche alcune spese accessorie agli interventi che beneficiano del Superbonus. Si tratta, ad esempio, dei costi per i materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione) e quelle relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio necessario all’esecuzione dei lavori.
Come fruire dello sconto o della cessione – La comunicazione per fruire dello sconto o della cessione può essere inviata all’Agenzia delle entrate a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, utilizzando il modello approvato dal provvedimento di oggi. La comunicazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari, dal beneficiario della detrazione (per quanto riguarda gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari) o dall’amministratore di condominio (per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici). Per gli interventi che danno diritto al Superbonus, la comunicazione deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.