La Autolinee Buonotourist dovrà restituire un milione e 111mila euro circa alla Regione Campania: lo ha disposto il Tar, decidendo sull’aiuto di stato legato alla decisione della Commissione Europea del 2015.
La cifra precisa era stata stabilita dal Consiglio di Stato, inizialmente nel 2009, con a Regione a corrispondere alla società di Castel San Giorgio 1.111.572 euro per compensazione obblighi di servizio. Poi la Regione aveva avviato un accertamento, seguita dalla Commissione europea, la quale riconobbe la cifra di compensazione «non compatibile col mercato interno ». La Buonotourist ricorreva al Tribunale dell’Ue, che respingeva: allora nel 2015 la Regione imponeva il pagamento immediato con ingiunzione, oltre interessi, con trasmissione ad Equitalia per la riscossione del credito. L’agenzia statale comunicava l’impossibilità di procedere ad esecuzione forzata sui beni della società, mentre la Commissione europea, «considerato ampiamente scaduto il termine concesso dalla decisione per l’effettuazione del recupero in esame, sollecitava ripetutamente il completamente di tale attività, pena l’apertura di procedura di infrazione nei confronti dello Stato Italiano». La Regione Campania emetteva, quindi, decreto di ingiunzione, impugnato in questo ricorso attuale dalla Buonotourist chiedendo l’annullamento. La società di trasporti ravvisava in ordine sparso violazione e falsa applicazione di legge, in più norme, incompetenza, prescrizione.
Per il Tar di Napoli «il potere di recupero dell’aiuto di Stato spetta alla Regione Campania e non al Ministro o ad altri organi politici o rappresentativi in virtù di un potere proprio e non delegato». La Buonotourist, interessata da rifondazione e nuova società, integra per i giudici la continuità dell’impresa. In particolare, la commissione ha vagliato la vicenda «sulla base della documentazione trasmessaci, sembra che le società Buonotourist Srl, Buonotourist Tpl Srl e Autolinee Buonotourist Srl abbiano avuto, come minimo, dei forti legami funzionali ed economici, alla data della decisione. Appare anche che le tre società si siano trasferite reciprocamente il ramo d’azienda inerente il servizio di trasporto pubblico locale, mediante la cessione dei beni, dei contratti e della forza lavoro. Secondo pacifica giurisprudenza, in caso l’aiuto non sia recuperato nella sua interezza dal beneficiario originario e le attività di quest’ultimo siano proseguite, anche parzialmente, da un’altra impresa, il successore è tenuto a rimborsare l’aiuto illegale, se continua a beneficiare del vantaggio competitivo concesso al beneficiario originario».
Le imprese, in definitiva, facevano parte di un unico gruppo, con soci le stesse persone alla guida. Ancora, la Commissione, aveva sollecitato lo Stato italiano a recuperare presso tutti i beneficiari le somme corrisposte, mentre l’Ente di Palazzo Santa Luca aveva specificato, nell’impugnazione, che esisteva un’unica entità economica, «acclarata dalla Commissione europea e confermata dalla Regione Campania », con provvedimento legittimo di restituzione. Per il Tribunale amministrativo regionale, dunque, «il giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito della propria competenza, le norme di diritto comunitario, ha l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale », con un principio vincolante nell’ordinamento giuridico nazionale «in quanto corollario della preminenza del diritto comunitario».
Considerato che il ricorso è stato notificato nel 2019, il diritto in ogni caso non sarebbe prescritto, con il conseguente totale respingimento, a riconoscere la legittimità del provvedimento impugnato perché conforme all’ordinamento comunitario: la Buonotourist dovrà pagare il dovuto.