Si è tenuto ieri il Consiglio comunale di Scafati con ben 36 punti all’ordine del giorno. Tra questi la oramai spinosa questione Acse spa. Al punto 33 della convocazione si legge “Modifica statuto Acse spa”.
Sulla modifica dello statuto della partecipata Acse spa, atta a reintrodurre il Consiglio di Amministrazione, interviene dai banchi dell’opposizione, l’ingegnere Michele Russo leader della coalizione ‘Insieme per Scafati’ che ritiene, senza giri di parole, la scelta di reintrodurre il CdA politicamente ed amministrativamente incoerente “con gli indirizzi sulle società pubbliche e sulla riduzione dei costi, le proposte di modifica non coordinate, lacunose e soprattutto vi è perfino una duplicazione di articoli 4 e 36 contraddittori”.
Russo fa presente che nei giorni scorsi gli organi di stampa, riportavano una dichiarazione del Sindaco “il CdA Acse è una opportunità, non una necessità resterà l’Amministratore Unico”.
“In tal senso il Sindaco si esprimeva anche nella scorsa seduta di Consiglio Comunale”, precisa Russo.
“La prima anomalia di questa proposta di delibera è la sottoscrizione solo da parte di un funzionario dell’ente che riporta ‘ravvisata l’esigenza dell’attuale amministrazione…’
Gli stessi revisori nel loro parere riportano analogamente “vista, altresì, l’esigenza dell’attuale amministrazione di modificare l’art. 24 e art. 25 ….”.
I funzionari del controllo analogo parlano sempre di esigenza dell’attuale amministrazione. Quindi, tutti i soggetti funzionari, controllo analogo e revisori dicono chiaramente che è volontà dell’amministrazione reintrodurre il CdA. Come sia stata manifestata questa volontà, da quale organo dell’amministrazione non è dato saperlo.
E’ evidente che manca un pezzo nel percorso di modifica dello statuto ACSE., prosegue il consigliere Russo. Manca un pezzo fondamentale, quello che riporta le indicazioni politiche e le motivazioni.
L’art. 11 del D. Lgs. 175/2016 stabilisce l’organo amministrativo è costituito di norma da un amministratore unico. Stabilisce altresì che l’assemblea con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione.
E’ palese che agli atti di questa proposta di delibera e nel suo contenuto non vi è alcun riferimento alle eventuali motivazioni che dovrebbero per legge essere alla base della scelta del sistema di governance mediante consiglio di amministrazione.
Detto questo, osserviamo nel merito che manca un coordinamento delle modifiche in uno statuto calibrato per una società con Consiglio di Amministrazione.
Rileviamo quanto segue.
In primo luogo non appare chiaro il motivo della modifica dell’art. 4 con l’introduzione della clausola ‘l’attività della società è svolta per oltre l’80% del fatturato per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci’.
L’art. 36 già appare chiaro in tal senso e forse scritto anche in maniera più chiara.
‘Il fatturato della società deve essere prodotto, per oltre l’80%, nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci.’
Come vedete c’è già scritto!
‘La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentito solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al precedente comma costituisce grave irregolarità ai sensi dell’art. 2409 del codice civile. ‘
Vi sarebbe quindi addirittura un contrasto con l’art. 4 che non prevede tale sanzione.
L’art. 12 Organi Sociali andrebbe modificato inserendo tra gli organi sociali il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione.
L’art. 13 tra le competenze dell’assemblea ordinaria non prevede la nomina del Consiglio di Amministrazione, del Presidente del C.d.A. ed eventualmente del Vice-presidente, ma solo dell’Amministratore unico.
L’art. 20 che riporta che l’Assemblea è presieduta dall’Amministratore Unico o in mancanza da persona designata dalla maggioranza degli intervenuti
Sarebbe necessario introdurre un articolo specifico riferito al Presidente del C.d.A. ed al Consiglio di Amministrazione, per le cui funzioni non vi sarebbe alcuna disciplina specifica.
Sarebbe necessario precisare e disciplinare la possibilità di conferire deleghe ad un amministratore e quindi avere un amministratore delegato, diversamente sarebbe tutto lasciato all’improvvisazione.
Ferme restando quindi tutte le perplessità di ordine politico sulla mancanza delle esplicite motivazioni vi sono anche delle carenze di coordinamento che renderebbero lo statuto come modificato fonte di incertezze e cattivo funzionamento della società, se non di contenziosi.”
La conclusione: “Ritirate l’argomento.”