Il Comune vince la causa nel ricorso promosso da Casa di cura Villa dei Fiori. Poche parole dal primo cittadino Manlio Torquato: “Non intendo commentare. Ovviamente. Basta la sentenza, parla da sola.”
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1989 del 2021, integrato da motivi aggiunti,
proposto da Casa di Cura Angrisani S.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Marcello Fortunato, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio
in Salerno, via Ss Martiri Salernitani n. 31;
contro
Comune di Nocera Inferiore, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall’avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come
da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Campania, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a – della nota prot. n. 72145 del 02.12.2021, con la quale il Dirigente del Settore
Territorio ed Ambiente del Comune di Nocera Inferiore:
N. 01989/2021 REG.RIC.
– da un lato, ha chiesto, tra l’altro, “aggiornamenti progettuali” in ordine alla
proposta di ampliamento del presidio riabilitativo denominato “Villa dei Fiori”
depositata dalla ricorrente in data del 05.02.2015;
– dall’altro, ha comunicato che “acquisita l’integrazione documentale, sarà
necessario parere di conferma da parte degli enti coinvolti nel procedimento, per
l’inoltro successivo alle determinazioni del Consiglio Comunale sul progetto
definitivo…”;
b – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 64167 del 28.10.2021;
c – di tutti gli altri atti, anche non conosciuti, presupposti, collegati, connessi e
consequenziali;
nonché per la declaratoria – con decisione da rendere ex artt. 31 e 117 c.p.a. – del
silenzio illegittimamente serbato sull’istanza depositata in data 16.04.2021 e
sull’atto di invito e diffida del 09.07.2021, con i quali la ricorrente ha invitato il
Comune ad “adottare tutti gli atti utili e necessari ai fini dell’adozione della delibera
di C.C. che dia atto dell’interesse pubblico sotteso all’adozione della richiesta
variante al P.U.T.”;
nonché per la declaratoria dell’obbligo della P.A. di provvedere definitivamente
sull’istanza di cui sopra con atto espresso e motivato.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Casa di Cura Angrisani S.r.l. il
25/2/2022:
avverso e per l’annullamento – previa sospensione
in virtù del ricorso introduttivo:
a – della nota prot. n. 72145 del 02.12.2021, con la quale il Dirigente del Settore
Territorio ed Ambiente del Comune di Nocera Inferiore:
– da un lato, ha chiesto, tra l’altro, “aggiornamenti progettuali” in ordine alla
proposta di ampliamento del presidio riabilitativo denominato “Villa dei Fiori”
depositata dalla ricorrente in data del 05.02.2015;
– dall’altro, ha comunicato che “acquisita l’integrazione documentale, sarà
N. 01989/2021 REG.RIC.
necessario parere di conferma da parte degli enti coinvolti nel procedimento, per
l’inoltro successivo alle determinazioni del Consiglio Comunale sul progetto
definitivo…”;
b – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 64167 del 28.10.2021; c – di tutti
gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Nocera Inferiore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 marzo 2022 il dott. Valerio Bello e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e tempestivamente depositato nei termini
perentori di legge, la ricorrente ha proposto le domande riportate in epigrafe
premettendo:
– di svolgere, da decenni, attività di assistenza riabilitativa, esercitata nell’ambito di
un complesso immobiliare sito alla località Poggio S. Pantaleone del Comune di
Nocera Inferiore, distinto in catasto al foglio n. 12 particelle nn. 374, 75, 76, 537,
400 e 401, ricadente in “Zona 1b tutela dell’ambiente naturale di 2° grado”;
– che, in data 05.02.2015, avendo necessità di riqualificare ed ampliare gli spazi
esistenti anche ai fini dell’adeguamento della struttura agli obblighi normativi
sopravvenuti, ha depositato apposita istanza ai fini della realizzazione di un
intervento di “riqualificazione con ampliamento degli spazi del presidio
riabilitativo Villa dei Fiori”;
– che l’intervento proposto è volto a consentire il mero adeguamento della struttura
ai nuovi standard imposti dalla disciplina regionale sopravvenuta, senza alcun
incremento degli attuali posti letto;
N. 01989/2021 REG.RIC.
– che attivata l’istruttoria, dopo alcune richieste di integrazione documentale,
prontamente riscontrate, valutata la sussistenza dei presupposti per l’assentibilità
del progetto, tenuto conto che, come sopra evidenziato, l’area de qua ricade in
“Zona 1b tutela dell’ambiente naturale di 2° grado” del P.U.T. e tenuto conto,
altresì, che l’A.S.L. Salerno, dopo alcune richieste di integrazione documentale (del
pari evase dalla ricorrente), “esaminate le planimetrie e la documentazione
prodotta”, con provvedimento del 19.11.2025, ha espresso “parere favorevole alla
rimodulazione con ampliamento dei locali…”, è stato attivato il procedimento di
variante al P.U.T., ai sensi dell’art. 13 della L.R.C. n. 1/2007;
– che con nota dell’11.01.2017 (prot. n. 1264), il Comune di Nocera Inferiore ha
trasmesso alla Regione Campania il progetto di riqualificazione proposto, ai fini
delle valutazioni di competenza;
– che con detta nota è stato anche dato atto che l’intervento in oggetto può essere
qualificato di interesse pubblico, categoria idonea a legittimare una possibile
variante al P.U.T. ai sensi dell’art, 13 della L.R.C. n. 1/2007 e dello stesso ultimo
comma dell’art. 15 della L.R.C. n. 35/1987” e che “risulta avere compatibilità e
conformità urbanistica con la disciplina del P.U.C.L vigente, approvato di recente
dal Comune di Nocera Inferiore”;
– che, in riscontro, con nota del 15.03.2017, la Regione Campania, ai fini
dell’assentibilità della proposta variante, ha ritenuto necessario che “la
documentazione progettuale dovrà essere integrata da una dettagliata relazione
paesaggistica redatta norma dell’art. 146 del D.lgs. 42/2004 tenendo conto del
rispetto degli artt. 25 e 26 della L.R. 35/87”, che il progetto definitivo, per il quale
la Giunta Comunale abbia deliberato preliminarmente l’interesse pubblico, deve
acquisire, anche attraverso l’istituto della Conferenza dei Servizi di iniziativa
comunale, i pareri favorevoli di tutti gli enti coinvolti nel procedimento…” e che
“infine, trattandosi di una struttura socio – sanitaria il progetto dovrà”… acquisire
“il parere dell’ASL competente sul territorio”, con la espressa indicazione che, “a
valle dell’istruttoria regionale e prima dell’inoltro al Consiglio Regionale, è
N. 01989/2021 REG.RIC.
indispensabile che il Consiglio comunale approvi il progetto definitivo, completo
dei pareri e ne confermi l’interesse pubblico”;
– che, in esecuzione di detta richiesta, il Comune di Nocera Inferiore, con delibera
di G.C. n. 184 del 25.05.2017, ha espressamente dato atto che “l’intervento
proposto di riqualificazione con ampliamento degli spazi del Presidio Riabilitativo
Villa dei Fiori in Poggio San Pantaleone, è di interesse pubblico per il Comune di
Nocera Inferiore”;
– che con nota prot. n. 32700 del 14.07.2017, ha convocato la conferenza di servizi
per l’acquisizione dei pareri (Soprintendenza, A.S.L., Comando Provinciale VV.F.,
Enel Distribuzione);
che, acquisiti tutti i prescritti pareri, con provvedimento prot. n. 0057026 del
12.12.2017, ha adottato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi,
“con gli effetti di cui all’articolo 14 – quater della legge 7 agosto 1990, n. 241,
s.m.i.”;
– che, in data 16.05.2019, il Comune ha trasmesso la documentazione alla Regione
Campania ai fini dell’approvazione della richiesta variante al P.U.T., “facendo
seguito alla intercorsa corrispondenza e tenuto conto che l’Ente ha provveduto con
Delibera di Giunta n. 184/2017 a prendere atto che l’intervento proposto di cui in
precedenza è di interesse pubblico per il Comune di Nocera Inferiore, e di seguito
ha concluso la C.D.S. di cui all’art 14/ter c. 7 legge 241/90 con determinazione di
cui al prot gener. 57026 del 12/12/2017, alla quale sono anche allegati i pareri di
competenza degli Enti coinvolti nel procedimento”;
– che, attesa l’omessa definizione del procedimento, è stato proposto un primo
ricorso (R.G. n. 782/2020) ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., ai fini della
declaratoria dell’obbligo a provvedere nei confronti sia del Comune che della
Regione Campania;
– che, in pendenza del giudizio, la Regione, con nota prot. PG/539230/2020 del
13.11.2020, ha rappresentato che, ai fini della definizione del procedimento di
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variante, era necessaria la previa adozione da parte del Comune di una delibera di
C.C. che desse atto dell’interesse pubblico sotteso all’intervento;
– che ha fatto seguito la sentenza n. 220/2021, con la quale codesto Tribunale, con
riferimento all’inerzia serbata dalla Regione Campania, ha ritenuto che la
determinazione regionale comunicata a mezzo pec il 13.11.2020 fosse “un atto di
arresto procedimentale, con evidente rilevanza esterna, in quanto sospende, per la
Regione, la possibilità di sottomettere al competente organo consiliare la richiesta
di adozione della variante al Put” e, con riferimento all’inerzia serbata dal Comune
di Nocera Inferiore, invece, ha statuito che “a fronte della discordanza attuale fra
Put e Puc, e in ragione della preminenza del Put rispetto alla disciplina urbanistica
locale, non appare irragionevole la richiesta avanzata dalla Regione di richiedere
che il Consiglio comunale manifesti in modo esplicito la volontà di derogare in
parte qua al vigente Put”;
– che, muovendo da tali presupposti, la ricorrente ha invitato il Comune ad adottare
gli atti necessari all’adozione della delibera di C.C. che dia atto – come tra l’altro
già riconosciuto – dell’interesse pubblico alla richiesta variante al P.U.T.;
– che il Comune ha posto l’argomento all’ordine del giorno del C.C. del 28.10.2021
e, come da Statuto, ha anche predisposto la proposta di delibera volta finalmente a
sbloccare il procedimento;
– che con nota del 28.10.2021 (prot. n. 64167), il Dirigente del Settore – ovvero lo
stesso redattore della proposta di delibera di cui sopra – ha ritenuto che vi fosse una
carenza documentale, in particolare richiedendo all’A.S.L. Salerno, “il necessario
atto autorizzatorio e/o l’atto necessario conforme alle delibere di Giunta regionale
sopra richiamate relativo alla proposta sopra presentata” e, alla ricorrente, il
deposito di “integrazione documentale della Relazione paesaggistica con
l’approfondimento di verifica di rispetto degli art. 25 e 26 della L.R. 35/87…”;
– che tale richiesta è apparsa pretestuosa, essendo la documentazione già completa
da tempo;
– che in data 11.11.2021, a comprova di ciò, la ricorrente ha trasmesso il parere
N. 01989/2021 REG.RIC.
dell’’A.S.L. Salerno – Dipartimento di Prevenzione del 10.11.2021, con il quale è
stato “confermato il parere già espresso con nota Prot. n. 229218 del 19/11/2015
alla Struttura Sanitaria riporta in oggetto”; e ciò, in quanto “trattandosi di una
rimodulazione di spazi, con ampliamento dei locali, senza però determinare in
alcun modo modifiche e/o ampliamento delle prestazioni, non rientra tra quelle
richiamate dall’art. 1 della DGRC n. 7301 del 31.12.2001 ovvero “ad un aumento
del numero dei posti letto rispetto a quelli già autorizzati” o “a modifica della
tipologia (disciplina) di posti letto rispetto a quelli già autorizzati”, nonché
l’attestato del tecnico progettista, con il quale è stato dato atto che la relazione
paesaggistica in atti è già completa di tutte le valutazioni richieste, ivi compreso
l’approfondimento di verifica del rispetto degli artt. 25 e 26 della L.R.C. n. 35/87;
– che, in riscontro, con nota del 02.12.2021, sono stati chiesti alla ricorrente,
“aggiornamenti progettuali” e all’A.S.L. Salerno, “un riscontro formale in merito
alla natura dell’evidente incremento di camere e posti letto…”;
– che con detta nota, è stato anche disposto che “acquisita l’integrazione
documentale, sarà necessario parere di conferma da parte degli enti coinvolti nel
procedimento, per l’inoltro successivo alle determinazioni del Consiglio Comunale
sul progetto definitivo…”.
2. L’illegittimità di quest’ultima richiesta, anche nella misura in cui questa fosse in
grado di determinare l’ennesimo arresto procedimentale, viene denunciata dalla
ricorrente essenzialmente sotto il profilo della violazione della normativa primaria
in materia di conferenza di servizi. Infatti, la portata della determinazione
conclusiva già assunta alla stregua dell’art. 14-quater, l. 241/90 impedirebbe al
Comune di richiedere ulteriori integrazioni documentali alla ricorrente e di
sollecitare nuovamente una manifestazione di assenso da parte degli enti coinvolti
nella vicenda procedimentale, in assenza di una motivazione puntuale e, soprattutto,
senza seguire le disposizioni in materia di autotutela, non essendo del resto
ammessa alcuna forma di esercizio implicito di tale potere di secondo grado.
N. 01989/2021 REG.RIC.
Inoltre, al di là del rispetto delle norme formali sul punto, la documentazione
richiesta ai fini dell’adozione della variante al P.U.T., secondo la disciplina di cui
alla L.R.C. n. 1/2007 e le richieste sollecitate dal competente organo regionale,
sarebbe completa da tempo, sicché la pretesa di ulteriore documentazione si
rivelerebbe manifestamente pretestuosa e dell’espressione di ulteriori atti di assenso
da parte delle amministrazioni diverse da quella comunale meramente ripetitiva di
quanto già approvato in sede di conferenza di servizi
3. Costituendosi in giudizio, il Comune ha evidenziato:
– che l’intervento propone la realizzazione di un ampliamento della struttura
esistente, a mezzo edificazione, sul sedime dello spazio che ospita gli accessi
principali ai due edifici esistenti, di un nuovo edificio di tre livelli fuori terra più un
livello seminterrato;
– che il nuovo edificio, che determina notevole incremento di volume, prevede
anche la creazione di collegamenti con i due edifici storici esistenti e la
organizzazione di nuovi reparti, con palestre poste in copertura, alla quota della
piazza principale della clinica; in sostanza, il progetto costituisce, come rilevato
dallo stesso proponente, un generale e complessivo riassetto della struttura sanitaria;
– che il progetto prevede, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, un
incremento di camere e posti letto e che soltanto in questa si asserisce, per la prima
volta, che l’intervento di ampliamento sarebbe in realtà funzionale non
all’incremento ma al mantenimento di circa 46 posti letto, assumendo che, in caso
di mancata approvazione del progetto di ampliamento, si determinerebbe una
“riduzione
insostenibile” dell’attuale numero di posti letto assegnati/autorizzati;
– che tale assunto sarebbe meramente strumentale e giustificato con riferimento alle
innovazioni che
introdotte dal decreto del Commissario ad Acta per l’attuazione del piano di rientro
della spesa sanitaria n. 74 del 09.10.2019 – cioè, ben 4 anni dopo la presentazione
del progetto per cui è causa che, come detto, risale al 2015; tematica, dunque, mai
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sottoposta al vaglio della P.A. per la valutazione dell’interesse pubblico;
– che il progetto presentato dalla ricorrente ed esaminato dagli enti partecipanti alla
conferenza di servizi presentava i requisiti di progetto “preliminare”, valido cioè
per attivare la procedura di variante del PUT ma non per il rilascio del p.d.c., non
presentando una definizione progettuale al livello di “definitivo”, siccome carente
delle caratteristiche previste inderogabilmente dagli artt. 25 e 26 delle NTA del
PUT ex LRC n. 35/1987;
– che Il Comune di Nocera Inferiore con nota prot. n. 27283 del 16.05.2019
trasmetteva la delibera di G.C. n. 184/2017 e la determinazione di presa d’atto della
conferenza di servizi alla Regione Campania, che con nota PG/539230/2020 del
13.11.2020 ribadiva la necessità che il Consiglio Comunale confermasse il
riconoscimento di interesse pubblico alla realizzazione dell’opera;
– che, all’esito del primo giudizio celebrato dinanzi a questo Tribunale, di cui si è
fatta menzione, su richiesta della ricorrente, il Dirigente del Settore Territorio e
Ambiente, in data 23.07.2021, ha formulato una proposta di deliberazione consiliare
per la valutazione dell’interesse pubblico alla procedura di variante del PUT;
– che, conseguentemente, la proposta, con avviso di convocazione del 13.10.2021, è
stata posta all’o.d.g. della seduta consiliare del 28.10.2021;
– che nelle more della seduta, la Casa di Cura Angrisani srl, con nota del
20.10.2021 (prot. n. 62377), successiva alla convocazione del Consiglio Comunale,
ha però contestato l’oggetto dell’ordine del giorno contenuto nell’avviso,
deducendo “che la convocazione in oggetto … è da intendersi quale richiesta al
Consiglio Comunale di deliberare l’approvazione del progetto definitivo di
riqualificazione con ampliamento degli spazi del presidio riabilitativo Villa dei
Fiori …”;
– che, a questo punto, con nota prot. n. 63536 del 25.10.2021, il Dirigente del
Settore Territorio e Ambiente ha evidenziato alla Terza Commissione consiliare la
necessità di un approfondimento istruttorio e della integrazione documentale sulla
N. 01989/2021 REG.RIC.
vicenda de qua, quale attualizzazione della valutazione istruttoria di un
procedimento attivato nel 2015;
– che, in particolare, è stata evidenziata la necessità di ottenere chiarimenti
dall’ASL in merito alla verifica di competenza dovuta ai sensi della Deliberazione
di Giunta Regionale n. 7301/2001 del 31.12.2001, modificativa ed integrativa della
precedente deliberazione di GRC n. 3958/2001 e dalla ricorrente circa la verifica
del progetto ai sensi degli artt. 25 “Progettazione degli interventi edilizi” e 26
“Tipologie dei materiali e tecniche costruttive” delle NTA del PUT (LRC 35/1987),
verifiche mai poste in essere precedentemente;
– che, alla luce di tale nota, il Comune di Nocera Inferiore, con nota prot. n. 64167
del 28.10.2021, ha proceduto alla richiesta di integrazione documentale alla società
richiedente ed all’ASL competente, trattandosi di adempimenti prodromici alla
definizione in sede consiliare della vicenda;
– che il Consiglio Comunale, convocato per il 28.10.2021, con deliberazione n. 20
ha preso atto dell’evidenziata necessità di perfezionamento istruttorio e rinviato ad
altra seduta la discussione sull’ordine del giorno corredato dai provvedimenti
oggetto della richiesta di integrazione;
– che con nota prot. n. 66955 del 11.11.2021, la Casa di Cura Angrisani, in parziale
riscontro alla richiesta di integrazione documentale di cui alla nota prot. n.
64167/2021, ha trasmesso una nota dell’ASL e una dichiarazione del progettista;
– che la nota dell’ASL evidenzia che la proposta di intervento non determina “in
alcun modo modifiche e/o ampliamento delle prestazioni, non rientra tra quelle
richiamate dall’art.1 della DGRC n.7301 del 31.12.2001 ovvero ad “un aumento del
numero dei posti letto rispetto a quelli già autorizzati” o a “modifica della tipologia
(disciplina) di posti letto rispetto a quelli già autorizzati”;
– che il progettista attesta che “Nel rispetto poi di quanto previsto dall’art. 26 della
sopracitata LR 35/87, dichiara che nella realizzazione dell’edificio progettato non
saranno utilizzati intonaci plastici, pitture sintetiche o comunque chimiche,
rivestimenti in piastrelle o in cotto, né infissi metallici o in plastica. Alla luce di
N. 01989/2021 REG.RIC.
quanto sopra risulta che il progetto presentato è compatibile con quanto previsto
dagli artt. 25 e 26 della LR 35/87”;
– che, in realtà, tale riscontro non assolve alle richieste formulate dal Comune, che
pertanto, con nota prot. n. 72145 del 02.12.2021, ha ulteriormente chiarito al
privato che ai fini del perfezionamento istruttorio del “progetto definitivo” di cui
alla richiesta di p.d.c. prot. n.5145 del 05.02.2015, per la trasmissione al Consiglio
Comunale ed in ottemperanza agli articoli 25 e 26 delle NTA del PUT, come pure
espressamente richiesto dalle note regionali del 2017 e del 2020, è necessario che la
ditta richiedente trasmetta: a) l’approfondimento progettuale della proposta di
intervento fino ai dettagli alla scala 1:25 e 1:10, ai sensi della lettera a) dell’art.25
delle NTA del PUT LRC n. 35/1987), in quanto “i grafici nella scala 1:100 (piante,
prospetti, sezioni) sono solo indicativi dei rapporti fra le opere progettate, il suolo
edificatorio e l’ambiente circostante (…)” con particolare cura dei materiali e delle
caratteristiche formali rispetto al contesto storico-ambientale dell’Area e ricordando
che, ai sensi dell’art.26 delle NTA del PUT “i materiali devono essere usati in
senso naturale e devono rivalutare l’alta tradizione artigianale delle maestranze
locali”; b) l’integrazione progettuale relativa all’inserimento del progetto nell’area
di intervento comprendendo l’allestimento di verde, alberature, percorsi e dotazioni
pertinenziali (parcheggi) correlati agli incrementi di carico urbanistico esito del
nuovo volume, nuove camere e posti letto, oltreché alle specifiche in merito alle
modalità di smaltimento delle acque reflue; c) con riferimento alla prescrizione del
parere della Soprintendenza BAP per le Province di Salerno e Avellino: “la
copertura della struttura deve essere attintata con colore verde per meglio mitigarsi
nella vegetazione presente”, integrazione progettuale che risolva la
copertura piana con sistemazione a verde estensivo anche ai fini di perfezionare
l’integrazione paesaggistica;
– che, nel contempo, si è preannunciata l’esigenza che l’integrazione documentale
venga sottoposta agli enti coinvolti nel procedimento per un parere di conferma, per
N. 01989/2021 REG.RIC.
l’inoltro successivo alle determinazioni del Consiglio Comunale e quindi alla
Giunta Regionale per la definitiva approvazione della variante al PUT;
– che, inoltre, si è chiarito come al fine di valutare da parte del Consiglio Comunale
la sussistenza dei presupposti per richiedere la variante puntuale al PUT LRC n.
35/1987, ai sensi dell’art.13 della LRC n. 1/2007, è necessario che l’ASL trasmetta
un riscontro formale in merito alla natura dell’incremento di camere e posti letto,
come si rileva dal progetto presentato, ovvero se l’incremento sia destinato ad una
finalità pubbliche o private;
– che è decisivo evidenziare che l’approfondimento progettuale richiesto, coerente
con le NTA del PUT LR 35/87 e con la nota regionale 2017, è finalizzato a
sottoporre al Consiglio Comunale non solo la conferma dell’interesse pubblico ma
anche l’approvazione del progetto definitivo, come richiesto proprio dalla Casa di
Cura Angrisani con nota prot. n. 62377 del 20.10.2021, mentre la richiesta all’ASL
di riscontro formale è funzionale alla valutazione dell’interesse pubblico.
4. Ciò posto, ad avviso del Comune, il ricorso dovrebbe ritenersi in via preliminare
inammissibile in quanto la ricorrente avrebbe prestato acquiescenza alle richieste di
integrazione documentale – seppur erroneamente evase – e in ragione
dell’incoercibilità, attraverso il rimedio del ricorso avverso il silenzio, delle scelte
di pianificazione urbanistica. Nel merito, in ordine alla pretesa completezza
dell’istruttoria procedimentale, osserva la resistente che il progetto esaminato in
sede di conferenza di servizi avrebbe la natura di progetto preliminare e non già
definitivo, completo di tutti gli elementi tecnici di dettaglio richiesti dalla
normativa regionale per la sottoposizione alla Regione della proposta di variante al
P.U.T. e per il rilascio definitivo del permesso di costruire. La richiesta di
integrazione documentale impugnata – prot. n. 72145 del 02.12.2021 – infatti,
richiama a proprio fondamento gli artt. 25 e 26 delle NTA del PUT LRC 35/87, che
prevedono che la proposta di intervento sia approfondita fino ai dettagli alla scala
1:25 e 1:10, ai sensi della lettera a) dell’art.25 delle NTA del PUT LRC 35/1987, in
quanto “i grafici nella scala 1:100 [quelli presentati dalla società ricorrente ed
N. 01989/2021 REG.RIC.
esaminati dalla Conferenza dei Servizi] (piante, prospetti, sezioni) sono solo
indicativi dei rapporti fra le opere progettate, il suolo edificatorio e l’ambiente
circostante (…) ” con particolare cura dei materiali e delle caratteristiche formali
rispetto al contesto storico-ambientale dell’Area e evidenziando che, ai sensi
dell’art.26 delle NTA del PUT “i materiali devono essere usati in senso naturale e
devono rivalutare l’alta tradizione artigianale delle maestranze locali”. Nella piena
osservanza delle norme di attuazione del PUT, “la progettazione degli interventi
edilizi deve essere di elevato impegno culturale e deve essere coerente con la
filosofia dell’insediamento umano nel contesto storico-ambientale dell’Area”;
pertanto l’approfondimento nella rappresentazione progettuale non ha mera
motivazione esecutiva, per cui si potrebbe rinviare alla fase di rilascio del titolo
abilitativo, ma ha incidenza e significatività compositiva, architettonica,
paesaggistica e segnica, tanto più per un’opera di cui si richiede il riconoscimento
di interesse pubblico e tanto più se in variante puntuale al P.U.T.; né si può
derogare alle disposizioni del P.U.T., stante la prevalenza della valutazione
paesaggistica, come ribadito dalla recente Sentenza della Corte Costituzionale n.
261/2021. Al fine del perfezionamento istruttorio di quella che finisce per essere
una richiesta di titolo edilizio, si evidenzia l’assenza di specificazione in merito al
sistema di smaltimento delle acque reflue, alla dotazioni di parcheggi per
l’incremento di carico del nuovo volume, camere e posti letto (22 camere e 44 posti
letto), sistemazioni a verde ed arboree degli spazi esterni, sistema impiantistico e
strutturale: specificazioni che sono necessarie per l’approvazione del progetto da
parte del Consiglio Comunale. In merito, poi, alla richiesta formulata all’ASL
competente circa un riscontro formale sulla finalità pubblica o privata
dell’incremento di camere e posti letto (22 camere e 44 posti letto) correlati
all’incremento di volume, si evidenzia che il parere dell’ASL esclude incremento di
prestazioni, confermando così trattarsi di incremento degli spazi funzionali agli
stessi posti assegnati/autorizzati.
N. 01989/2021 REG.RIC.
In altri termini, sebbene nel progetto presentato è previsto un incremento di 22
stanze e 44 posti letti l’ASL, non ha mai chiarito se questi siano imputabili ad una
finalità pubblica (posti accreditati al SSN) o privata del Centro riabilitativo;
differenza notevole, laddove il Consiglio Comunale è tenuto a verificare la
sussistenza dell’interesse pubblico alla realizzazione del progetto per cui è causa.
L’ASL, invero, quando ha riconosciuto l’interesse pubblico all’incremento di
volume del Centro Riabilitativo, non ha fatto alcun riferimento all’incremento dei
posti letto ma, di contro, ha fatto riferimento ad un aumento degli spazi funzionali
per posto letto; tant’è che nella nota ASL prot. n. 229218 del 19.11.2015 si afferma
che la “rimodulazione con ampliamento dei locali non comporterà modifica delle
prestazioni erogate”. A ciò va aggiunto, che nel ricorso in esame, non vi è
riferimento alcuno a tale incremento di stanze e posti letto, sebbene risultante
espressamente dai progetti presentati, e oggetto di richiesta di specificazione con le
note di integrazione impugnate.
5. La camera di consiglio del 27 gennaio 2022, fissata per la discussione
dell’istanza cautelare, su richiesta delle parti è stata rinviata per valutare la
possibilità di una definizione bonaria della controversia.
Nelle more, la ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti la delibera n. 1 del 4
febbraio 2022, con la quale il Consiglio Comunale ha statuito di “non approvare la
proposta di deliberazione di “Riconoscimento di interesse pubblico alla proposta di
intervento “Riqualificazione con ampliamento degli spazi del presidio riabilitativo
Villa dei Fiori in località Poggio S. Pantaleone, già dichiarato dalla Giunta
Comunale con Deliberazione n. 185 del 25.05.2017…”, nonché, ove e per quanto
occorra, il parere del 31.01.2022 a firma del Dirigente del Settore Territorio e
Ambiente del Comune di Nocera Inferiore, allegato alla delibera consiliare. Stante
il tenore delle determinazioni assunte dall’amministrazione comunale, meramente
ripetitive di quanto già avversato con l’atto introduttivo del giudizio, i motivi
aggiunti si appuntano sulle medesime censure già articolate con il ricorso
originario.
N. 01989/2021 REG.RIC.
6. Alla camera di consiglio del 22 marzo 2022 parte ricorrente ha rinunciato alle
istanze cautelari e la causa è stata trattenuta in decisione per la pronuncia nel
merito.
7. Può innanzitutto soprassedersi sulla richiesta di accertamento del silenzio serbato
dal Comune – articolata soltanto in via subordinata nel ricorso introduttivo
nell’eventualità che la richiesta di integrazione documentale assuma carattere di
atto soprassessorio – in quanto, in pendenza di giudizio, è intervenuta la delibera
del Consiglio Comunale gravata con i motivi aggiunti, con la quale non è stata
approvata la proposta di riconoscimento dell’interesse pubblico dell’intervento
programmato e di approvazione del progetto definitivo.
Permane in ogni caso l’interesse della ricorrente all’accertamento dell’illegittimità
della richiesta in questione in quanto, dallo stesso tenore della delibera consiliare n.
1 del 2022, si evince come la stessa abbia assunto carattere ostativo alla definizione
del procedimento volto ad ottenere in senso alla Regione la pretesa variante di
piano.
Ad avviso del Collegio, tale richiesta non appare affatto irragionevole, tenuto conto
che le disposizioni invocate da parte resistente (artt. 25 e 26 del P.U.T.)
effettivamente richiedono, come evidenziato anche dalla Regione nella propria nota
finalizzata a delineare l’iter procedimentale per la sottoposizione ai propri organi
della richiesta di variante, la previsione di prescrizioni di dettaglio in ordine alla
qualità della progettazione degli interventi edilizi e alle tipologie, materiali e
tecniche costruttive per l’edificazione. Né tale richiesta appare preclusa dalla
determinazione conclusiva della conferenza di servizi agli atti, che costituisce,
secondo tale iter, un adempimento preliminare per l’acquisizione degli atti di
assenso da parte di tutti gli altri enti coinvolti nel procedimento, i quali tuttavia
sono stati chiamati a pronunciarsi su un progetto preliminare non già definitivo in
quanto carente, allo stato, delle prescrizioni richieste con l’avversata richiesta di
integrazione, gravata in questa sede, sicché quest’ultima non può ricondursi
N. 01989/2021 REG.RIC.
all’esercizio di un potere di autotutela. Del resto, la stessa Regione, conformemente
alle previsioni di legge, ha richiesto che il Consiglio Comunale, in quanto organo
competente in materia di pianificazione del territorio, si pronunciasse, prima di
trasmettere gli atti, su un progetto definitivo, ciò che ha ragionevolmente impedito
all’organo politico di accogliere favorevolmente le istanze della ricorrente mediante
adozione della proposta di delibera messa ai voti nella seduta del febbraio 2022.
Quanto alla declaratoria di interesse pubblico del progetto, al di là della preliminare
valutazione effettuata dalla Giunta Comunale, la competenza spetta, come anche
evidenziato dalla Regione, al Consiglio Comunale, che per la prima volta si è
espresso con la deliberazione avversata tramite lo strumento dei motivi aggiunti,
sicché, da un lato, non si tratta dell’esercizio di uno ius poenitendi, dall’altro, tale
valutazione – la quale, in quanto ampiamente discrezionale, è censurabile dal
giudice amministrativo soltanto in presenza di profili di manifesta arbitrarietà e
irragionevolezza – non appare incongrua nella misura in cui la stessa appare
giustificata – presupponendo la stessa la completezza dell’istruttoria in sede
amministrativa – dalla mancata ottemperanza della ricorrente alle richieste
documentali provenienti dagli uffici tecnici, fatta salva la possibilità per il privato
di procedere alle suddette integrazioni e di sollecitare nuovamente l’organo
consiliare a provvedere, dando così impulso al procedimento di variante.
8. La complessità della lite giustifica la compensazione integrale delle spese di lite
tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno
(Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti,
come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2022 con